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Riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti

Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, vengono fornite ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, presentate entro il 1° marzo 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge 214/2011). Si ricorda che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: in questo caso, però, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Riconoscimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti

Con il messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, vengono fornite ulteriori indicazioni per la trattazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, presentate entro il 1° marzo 2012 da coloro che perfezionano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 (tenendo conto delle modifiche introdotte dall’articolo 24 della legge 214/2011). Si ricorda che la domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi: in questo caso, però, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere effettuata in funzione dei requisiti previsti dalla legge 247/2007 per i lavoratori autonomi.

Trattamento di richiamo alle armi. Presentazione telematica

È stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi. Tale modalità, che entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012, prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale www.inps.it – Servizi Online – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Richiamo alle armi;
• Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Durante il periodo transitorio, che durerà fino al 30 marzo 2012, saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle richieste.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare n. 27 del 27 febbraio 2012.

Trattamento di richiamo alle armi. Presentazione telematica

È stata attivata la modalità di presentazione telematica delle domande di liquidazione del trattamento di richiamo alle armi. Tale modalità, che entrerà in vigore in via esclusiva dal 1° aprile 2012, prevede l’utilizzo di uno dei seguenti canali:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN di autenticazione di tipo Dispositivo attraverso il portale www.inps.it – Servizi Online – Servizi per il cittadino – Invio domande di prestazione a sostegno del reddito – Richiamo alle armi;
• Contact Center – attraverso il numero verde 803164;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Durante il periodo transitorio, che durerà fino al 30 marzo 2012, saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle richieste.
Per maggiori informazioni, consultare la circolare n. 27 del 27 febbraio 2012.

Buoni lavoro: ora in vendita in tutti gli uffici postali

Accordo Inps-Poste italiane per l’acquisto dei buoni  nei 14mila Uffici Postali

 

Con l’estensione della fase sperimentale all’intero territorio nazionale, dal 27 febbraio sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro (voucher) presso l’intera rete degli Uffici Postali.

I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 buoni. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e quella previdenziale Inps, di conseguenza, i periodi di lavoro retribuiti con i buoni sono validi ai fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA.  Il limite per l’acquisto giornaliero è di 5000euro lordi.

Dal giorno successivo all’acquisto e in ogni caso prima dell’avvio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. La comunicazione può essere effettuata o chiamando il Contact center Inps-Inail (803164) o tramite portale Inps (Come fare per Utilizzare i buoni lavoro) o presso la sede Inps.

I buoni sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro due anni dal giorno di emissione. Per poter riscuotere i buoni  il prestatore deve presentarsi con al propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

 

Vai alla pagina dell’area Lavoro Occasionale Accessorio>Distribuzione Voucher Uffici postali

 

Comunicato stampa del 27 febbraio 2012

 

Buoni lavoro: ora in vendita in tutti gli uffici postali

Accordo Inps-Poste italiane per l’acquisto dei buoni  nei 14mila Uffici Postali

 

Con l’estensione della fase sperimentale all’intero territorio nazionale, dal 27 febbraio sarà possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro (voucher) presso l’intera rete degli Uffici Postali.

I voucher sono in vendita nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e in carnet da 25 buoni. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa Inail e quella previdenziale Inps, di conseguenza, i periodi di lavoro retribuiti con i buoni sono validi ai fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i voucher in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale o comunicando la partita IVA.  Il limite per l’acquisto giornaliero è di 5000euro lordi.

Dal giorno successivo all’acquisto e in ogni caso prima dell’avvio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione. La comunicazione può essere effettuata o chiamando il Contact center Inps-Inail (803164) o tramite portale Inps (Come fare per Utilizzare i buoni lavoro) o presso la sede Inps.

I buoni sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro due anni dal giorno di emissione. Per poter riscuotere i buoni  il prestatore deve presentarsi con al propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

 

Vai alla pagina dell’area Lavoro Occasionale Accessorio>Distribuzione Voucher Uffici postali

 

Comunicato stampa del 27 febbraio 2012

 

Pagamento prestazioni a sostegno del reddito

A partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente “strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale”. Tale normativa si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito, sebbene caratterizzate da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. Al fine di evitare ritardi o disguidi nel pagamento delle somme ai beneficiari delle prestazioni, l’Istituto ha raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con le modalità descritte in dettaglio nel messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012.

Pagamento prestazioni a sostegno del reddito

A partire dal 7 marzo 2012, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore a mille euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente “strumenti di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale”. Tale normativa si applica anche alle prestazioni a sostegno del reddito, sebbene caratterizzate da elementi peculiari come la temporaneità della durata e l’imprevedibilità dell’evento da cui si genera la prestazione. Al fine di evitare ritardi o disguidi nel pagamento delle somme ai beneficiari delle prestazioni, l’Istituto ha raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane, che si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con le modalità descritte in dettaglio nel messaggio n. 3204 del 23 febbraio 2012.

Assegni familiari e quote di maggiorazione. Limiti di reddito 2012

Con la circolare n. 25 del 22 febbraio 2012 vengono resi noti i limiti di reddito – rivalutati dal 1° gennaio 2012 – per i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatoti diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e alle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (ai quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Assegni familiari e quote di maggiorazione. Limiti di reddito 2012

Con la circolare n. 25 del 22 febbraio 2012 vengono resi noti i limiti di reddito – rivalutati dal 1° gennaio 2012 – per i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatoti diretti (ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e alle quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (ai quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

Trasmissione telematica certificazioni di malattia

Nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012 sono descritti in dettaglio gli ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia da parte dei soggetti autorizzati, dagli intermediari delle aziende private, delle aziende del settore agricolo e delle amministrazioni pubbliche, ai quali è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN, ai lavoratori, i quali possono richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da loro indicato.

Trasmissione telematica certificazioni di malattia

Nella circolare n. 23 del 16 febbraio 2012 sono descritti in dettaglio gli ulteriori servizi per la consultazione degli attestati di malattia da parte dei soggetti autorizzati, dagli intermediari delle aziende private, delle aziende del settore agricolo e delle amministrazioni pubbliche, ai quali è stata estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di invio con PEC e il sistema di accesso con PIN, ai lavoratori, i quali possono richiedere che il numero di protocollo dei propri certificati di malattia sia inviato via SMS ad un numero telefonico da loro indicato.

Disoccupazione lavoratori spettacolo. Chiarimenti

In seguito ad opportuni approfondimenti in ordine ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, per le quali risultavano meno chiari gli elementi peculiari della “preparazione tecnica, culturale ed artistica” sui quali si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria, si è proceduto alla revisione delle categorie professionali interessate. Nella circolare n. 22 del 13 febbraio 2012 sono riportate le conclusioni di tale revisione e il nuovo elenco aggiornato relativo al personale artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

Disoccupazione lavoratori spettacolo. Chiarimenti

In seguito ad opportuni approfondimenti in ordine ad alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, per le quali risultavano meno chiari gli elementi peculiari della “preparazione tecnica, culturale ed artistica” sui quali si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria, si è proceduto alla revisione delle categorie professionali interessate. Nella circolare n. 22 del 13 febbraio 2012 sono riportate le conclusioni di tale revisione e il nuovo elenco aggiornato relativo al personale artistico teatrale e cinematografico per il quale è escluso l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

Importi massimi trattamenti 2012

La circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Retribuzioni minime 2012

La circolare n.21 del 9 febbraio 2012 riporta il limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Si ricorda, infatti, che la contribuzione previdenziale ed assistenziale per la generalità dei lavoratori non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti per legge. In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Rapporto sulla coesione sociale 2011

È stato pubblicato il Rapporto sulla coesione sociale 2011. Il volume, frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e ISTAT, offre un quadro integrato degli aspetti riguardanti la coesione sociale, ovvero la capacità della società di promuovere il benessere di tutti i cittadini, riducendo le disparità e contrastando l’emarginazione.
Il Rapporto è diviso in due parti, la prima a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la seconda realizzata dal Ministero in collaborazione con ISTAT e INPS, enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.
Nel Rapporto si possono trovare sia dati che riguardano lavoro, capitale umano, cura della famiglia e povertà, sia informazioni relative agli interventi messi in campo dalle istituzioni per garantire a tutti un adeguato grado di benessere sociale.

 

Retribuzioni minime 2012

La circolare n.21 del 9 febbraio 2012 riporta il limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Si ricorda, infatti, che la contribuzione previdenziale ed assistenziale per la generalità dei lavoratori non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti per legge. In particolare, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Rapporto sulla coesione sociale 2011

È stato pubblicato il Rapporto sulla coesione sociale 2011. Il volume, frutto della collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e ISTAT, offre un quadro integrato degli aspetti riguardanti la coesione sociale, ovvero la capacità della società di promuovere il benessere di tutti i cittadini, riducendo le disparità e contrastando l’emarginazione.
Il Rapporto è diviso in due parti, la prima a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la seconda realizzata dal Ministero in collaborazione con ISTAT e INPS, enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale.
Nel Rapporto si possono trovare sia dati che riguardano lavoro, capitale umano, cura della famiglia e povertà, sia informazioni relative agli interventi messi in campo dalle istituzioni per garantire a tutti un adeguato grado di benessere sociale.

 

Importi massimi trattamenti 2012

La circolare n. 20 dell’8 febbraio 2012 riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

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