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La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 27 aprile sul taglio del cuneo fiscale contenuto nel Decreto IRPEF (articolo 1, Dl 66/2014) spiega come applicare il bonus in busta paga, credito d’imposta calcolato sulle mensilità lavorate nel 2014 (comma 2, articolo 1, decreto) e spettante anche a chi ha perso il lavoro o è stato dipendente per pochi mesi, nonché per i redditi bassi che scendono sotto soglia 8mila euro per effetto di detrazioni fiscali diverse da quelle da lavoro dipendente (es.: figli a carico).
Calcolo aumento
Per i lavoratori a tempo indeterminato il calcolo è facile: chi lavora 12 mesi nel corso del 2014 ha diritto al bonus di 640 ripartito in otto mensilità da 80 euro, applicando la formula [( 640 / 12) * 12 ] / 8 = 80 euro, ossia:
[(credito d’imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / 8 buste paga rimanenti da maggio a dicembre = bonus in busta paga
Per chi lavora a tempo determinato bisogna quindi rapportare il bonus alle mensilità lavorate e poi spalmare su quelle in cui si riceverà la busta paga da maggio a dicembre. In questo caso, la formula:
[(credito d’imposta di 640 euro / 12 mesi del 2014) * numero di mensilità effettivamente lavorate] / buste paga rimanenti da maggio fino a fine contratto = bonus in busta paga
Esempio: il dipendente impiegato per sette mesi da marzo a settembre, avrà diritto a un bonus di 373 euro (640/12*7) , che avrà in busta da maggio fino a fine contratto: in ognuna delle cinque buste paga che gli rimangono da incassare, avrà 74 euro [ (640/12) * 7] / 5).
Casi particolari
Se un lavoratore cambia azienda nel corso dell’anno come fa il sostituto d’imposta a calcolare il credito spettante?
Possono verificarsi due casi: il lavoratore comunica all’azienda i suoi altri redditi percepiti nell’arco del 2014 e l’azienda è quindi in grado di fare i calcoli su dati certi (eventualmente farà un conguaglio a dicembre). Se non comunica nulla, sarà il lavoratore a fare il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi 2015 (relativa al 2014). In pratica, come spiega l’Agenzia delle Entrate:
«i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso», mentre i contribuenti che hanno eventualmente redditi diversi da quelli erogati dal sostituto devono darne comunicazione. L’azienda «potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello in cui è resa la comunicazione, e comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di fine anno o di fine rapporto».
Esempio: se un lavoratore percepisce dall’azienda uno stipendio inferiore ai fatidici 26mila euro ma ha altri redditi che lo fanno salire sopra questa soglia, dovrà darne comunicazione all’azienda per permetterle di fare i relativi calcoli e conguagli. Oppure, se non comunica nulla e riceve il bonus in busta paga, poi farà il conguaglio in dichiarazione dei redditi.
Senza sostituto d’imposta
I contribuenti senza sostituto d’imposta perché hanno interrotto il lavoro prima di fine maggio, o perché impiegati presso datori di lavoro che non sono sostituto d’imposta (colf e badanti), hanno diritto al credito d’imposta, ma non lo percepiranno sotto forma di aumento: lo recupereranno con la dichiarazione dei redditi 2015.
Redditi esentasse
Chi guadagna meno di 8mila euro l’anno non paga tasse perché la detrazione sul lavoro dipendente azzera l’imposta. Se però ad azzerare l’imposta sono altre detrazioni, ad esempio per figli a carico, il dipendente ha diritto all’aumento. La circolare dell’ Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che il presupposto per il diritto al credito è la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni sul lavoro dipendente. Non rileva invece «la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata da redditi da lavoro dipendente o assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir, il testo unico delle imposte sui redditi (sono le detrazioni sul lavoro dipendente, n.d.r.), quali ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo Tuir».
Altra precisazione importante: il reddito rilevante ai fini della detrazione va considerato al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e delle sue pertinenze.
Redditi 24-26mila euro
Sono gli unici per i quali l’aumento è ancora dovuto ma in misura minore, fino ad azzerarsi a quota 26mila euro. Il decreto stabilisce che il credito spetta «per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila euro diminuito del reddito complessivo e l’importo di 2mila euro».Esempio: su un reddito di 25mila euro spetterà un credito d’imposta totale di 320 euro. Ipotizziamo per semplicità di calcolo che il dipendente resti nella stessa azienda per l’intero anno, l’impresa verserà da maggio a dicembre 40 euro al mese.
Rilevanza del credito
Il credito d’imposta di 640 euro «non concorre alla formazione del reddito»: lo prevede esplicitamente l’articolo 1 del decreto, nella modifica all’articolo 13 del Tuir (al quale inserisce il comma 1-bis). La circolare delle Entrate specifica che, di conseguenza, le somme erogate (gli 80 euro in busta paga) non concorrono ai fini delle imposte sui redditi, comprese le addizionali regionali e comunali. Questo ha effetto anche sulle dichiarazioni IRAP delle aziende: non costituendo retribuzione per il percettore
«i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti».
Adempimenti per sostituti d’imposta
La regola generale è stabilità dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto, in base al quale il credito va:
«attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo allo stesso» e «utilizzando, fino a capienza, l’ammontare delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per le differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga» in relazione ai quali »non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazione».
Significa che il sostituto d’imposta, se non può rivalersi sulle detrazioni fiscali (perché non bastano) deve comunque versare l’aumento in busta paga e poi si rivarrà sui contributi previdenziali. Il successivo comma 6 stabilisce che, successivamente, l’INPS recupererà i contributi non versati dai sostituti d’imposta «rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta».
Per pagare l’aumento, il sostituto d’imposta (l’azienda) può utilizzare le ritenute IRPEF, le addizionali regionale e comunale, le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e il contributo di solidarietà. Se tutto questo non basta, utilizza i contributi previdenziali. L’importo del credito utilizzato va indicato nel CUD e nel Modello 770.
Attenzione: l’aumento va pagato a partire da maggio. «Solo nella particolare ipotesi in cui questo non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dal successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo fra le retribuzione dell’anno 2014». Quindi, nel caso in cui le procedure dell’ufficio paga non consentano di pagare l’aumento in maggio, le aziende possono rimandare a giugno, ma devono poi ricalcolare il tutto spalmando l’aumento spettante su sette mesi anziché otto.
Fonte (PMI)