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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27057 del 3 dicembre 2013, ha sancito la illegittimità del licenziamento irrogato al dipendente in ferie che non ha adempiuto all’ordine di riprendere servizio. Secondo quanto affermato dalla Corte, nel nostro ordinamento, il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il periodo di godimento delle ferie. Tale obbligo di reperibilità sussiste, pertanto, solo qualora risulti da specifiche pattuizioni individuali o collettive.
Fonte (SetteGrammilavoro)