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Tassazione separata sull’indennità risarcitoria a seguito sentenza


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n.130 pubblicata il 6 giugno 2024, nel fornire chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile alle somme oggetto di indennità risarcitorie a seguito di una sentenza  che aveva accertato l’illegittimità del contratto di somministrazione per superamento del limite consentito, specifica che le indennità corrisposte a titolo risarcitorio hanno una funzione sostitutiva del mancato introito del lavoratore e devono essere ricondotte a tassazione .

Nel caso di specie la società istante era stata  condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria complessiva, a favore della lavoratrice, nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’Agenzia ricorda la regola generale sulla tassazione degli indennizzi relativi alla perdita di redditi, in base alla quale la somma è soggetta a tassazione solo se destinata a compensare il mancato guadagno (lucro cessante), ossia il reddito non conseguito, e non anche nella diversa ipotesi in cui serve a risarcire le perdite economiche (danno emergente), mancando in quest’ultimo caso la funzione sostitutiva di trattamenti retributivi. Tale principio trova conferma anche in diversi documenti di prassi (risoluzione n. 106/2009 e n. 356/2007) in cui fra l’altro è stato precisato che l’interessato è tenuto a provare concretamente l’esistenza e l’ammontare di tale danno, diversamente la somma versata dal datore di lavoro avrà, in via presuntiva, la natura di ristoro e quindi si qualificherà come lucro cessante. Considerando, infine, che il Tuir prevede l’applicazione separata sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49» (art. 17, comma 1, lett. b), l’Ade ritiene che l’istante debba assoggettare a tassazione separata le somme corrisposte a titolo di ristoro per la perdita retributiva del dipendente. 

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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