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Recupero sgravio contributivo per i contratti di solidarietà


Ordine Informa

L’INPS, con la circolare numero n. 40 del 5 aprile 2023, da il via libera alla fruizione dello sgravio contributivo del 35% sui contratti di solidarietà relativi all’anno 2021 . Lo sgravio si cumula con la decontribuzione sud; pertanto, i datori di lavoro con sede di lavoro nelle zone svantaggiate, fruiscono dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30% (decontribuzione sud).

Si tratta dello sgravio operativo dall’anno 2014, rivolto alle imprese soggette a CIGS nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti.

Spetta per la durata del contratto di solidarietà fino a un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dalla solidarietà. La misura è 35% dei contributi dovuti dal datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro. L’importo che è possibile fruire, tuttavia, è quello autorizzato dall’INPS per contratti di solidarietà stipulati al 30 novembre 2021 o in corso durante il secondo semestre dell’anno precedente. L’applicazione dello sgravio, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. Per la fruizione dello sgravio, l’azienda deve esporre in UniEmens le quote spettanti entro il prossimo il 17 luglio.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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