Ordine Informa
L’INAIL, con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023, ha comunicato che per l’anno 2023 la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare esclusivamente a quei settori per i quali non è stata ancora completata la revisione tariffaria, è stata fissata nella misura del 15,17% .
Conseguentemente, nelle more del completamento delle relative revisioni tariffarie, la citata riduzione del 15,17% si applica, per il 2023, esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93/1958;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.
Per quanto attiene i criteri di applicazione, si ricorda che l’individuazione dei beneficiari della riduzione (15,17% per il 2023) si basa sull’andamento infortunistico aziendale e che sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Per la riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, le scuole non statali e i possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive dovranno presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile nei servizi online dell’INAIL.
Per il settore agricoltura, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura da trasmettere tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Per le attività iniziate da non oltre un biennio (ossia quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021) laddove nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)