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In riferimento al congedo parentale, l’articolo 1 della Legge n. 197/2022 al comma 359, ha previsto che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del classico 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori.
Il rinominato congedo di paternità alternativo rappresenta un diritto derivato del padre, utilizzabile solo quando la madre è impossibilitata in tutto o in parte a fruirne, in quanto assente giuridicamente (abbandono o affido esclusivo al padre) o fisicamente (deceduta o gravemente inferma).
Il congedo obbligatorio dei 10 giorni, rappresenta un diritto proprio del padre da fruire senza particolari condizioni e con la specificità che la relativa domanda è presentata al datore, sebbene l’indennità al 100% sia a carico INPS.
A seguito dell’inserimento nel Testo Unico, tale congedo gode delle stesse tutele di quello alternativo, quali il divieto di licenziamento entro il primo anno del figlio, l’esonero dal preavviso e diritto all’indennità sostitutiva in caso di dimissioni entro il primo anno di età del figlio , l’obbligo di convalida delle dimissioni entro il compimento dei tre anni del bambino.
Nessuna novità ha interessato il congedo obbligatorio di maternità , salvo la precisazione dell’INPS nella circolare n. 106/2022 secondo cui, in caso di utilizzo flessibile, è solo in capo al datore la verifica che il certificato medico sia rilasciato entro il 7° mese di gravidanza.
Gli interventi più rilevanti hanno riguardato il congedo parentale, e in particolare il trattamento economico fino ai 12 anni del figlio. Dal 13 agosto scorso i mesi complessivamente indennizzabili al 30% della retribuzione sono nove, di cui tre fruibili in modo esclusivo dal padre e tre dalla madre, e gli ulteriori tre invece trasferibili tra gli stessi. In seguito alla modifica della legge di bilancio, dal 1° gennaio 2023 uno dei mesi fruito entro il 6° anno di età del figlio è indennizzato all’80%, ma solo a uno dei due genitori.
Il D.Lgs n. 105/22 ha altresì equiparato le regole di calcolo della retribuzione media giornaliera a quelle previste dall’articolo 22 del Testo unico, includendovi i ratei delle mensilità aggiuntive .
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)