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Sulla pagina istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 31 dicembre 2022 , tramite un comunicato, vengono informati i datori di lavoro circa le nuove modalità e le tempistiche relative alle comunicazioni telematiche dello smart working semplificato, previsto per i lavoratori qualificati “soggetti fragili”. Si ricorda infatti che la proroga del diritto alla prestazione lavorativa in modalità agile, per i lavoratori fragili, fino alla data del 31/03/2023, è stata stabilita dalla L.197 del 29/12/2022 articolo 1, comma 306.
Il MLPS ha stabilito :
- le proroghe e/o attivazioni dello smart working semplificato, dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/2023 unicamente per i lavoratori “fragili” per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023;
- dal 01/02/2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/2023 al 31/03/2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però“Lavoro agile”.
Resta fermo che dal 1^ gennaio , le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori, si applica la disciplina ordinaria che prevede, tra l’altro, la necessità del preventivo accordo tra lavoratore e datore di lavoro e dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso. Con Faq del 23 dicembre, il Ministero ha precisato che la CO di avvio e quella di modifica del lavoro agile vanno fatte entro 5 giorni (20 giorni per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione).
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)