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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48 diramata il 14 settembre, ha istituito il codice tributo «6967» per l’utilizzo , nel modello F24, del bonus carburante riconosciuto, nel secondo trimestre 2022, alle sole imprese esercenti l’attività della pesca. La norma , istituita dal DL 50/2022 articolo 3-bis d convertito con modificazioni dalla legge 91/2022 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’articolo 18 del Dl 21/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.
Il citato articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro il 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)