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La Cassazione, con sentenza n. 2365, ha affermato che nei confronti di un apprendista, licenziato a seguito di lamentele della clientela, debbono essere garantite, trattandosi di un recesso sostanzialmente disciplinare, tutte le garanzie e tutele previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970 (contestazione della mancanza, diritto a difesa nel contraddittorio, ecc.).
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)