Ordine Informa
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31137, ha affermato che per la fruizione del buono pasto nei giorni in cui la lavoratrice è in permesso per allattamento nel primo anno di vita del bambino, occorre che la prestazione lavorativa abbia una durata superiore alle 6 ore e che le ore di permesso non rientrino assolutamente nel computo delle 6 ore ai fini del godimento di tale buono che ha natura assistenziale e non retributiva.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Cassazione)