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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22809/2019, ha affermato la ammissibilità della ripetizione del patto di prova pur se il lavoratore ha avuto altri rapporti con il proprio datore, qualora risulti dimostrata l’esigenza dell’imprenditore di verificarne ulteriormente il comportamento del lavoratore rilevante ai fini dell’adempimento della propria prestazione, in relazione a molteplici fattori nel frattempo intervenuti come le abitudini di vita, i problemi di salute e le modifiche organizzative e tecnologiche.
(Autori: AS)
(Fonte: Corte di Casazione)