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L’Inps, con il messaggio 2272/2019, precisa che nei trasferimenti aziendali l’Ente paga il Tfr se il datore di lavoro cedente è fallito. Nel messaggio si fa particolare riferimento agli interventi del Fondo di garanzia (art. 2 della legge n. 297/1982) nei casi di trasferimenti di aziende in amministrazione straordinaria oppure in concordato preventivo. Le nuove istruzioni si basano sui nuovi indirizzi di giurisprudenza e sul nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 15 agosto 2020 (dlgs n. 14/2019).
(Autori: AM)
(Fonte: Inps)