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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5754, ha affermato che:
A) in caso di licenziamento nullo od inefficace il datore di lavoro è tenuto a ricostruire la posizione contributiva ora per allora ed a pagare le relative sanzioni civili correlate alla omessa contribuzione;
B) in caso di licenziamento annullato dovuto la giusta causa, non trovano applicazione le sanzioni sopra indicate.
(Fonte: Cassazione)
(Autori: AS)