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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018, il Decreto 10 aprile 2018 con la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua sono:
a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata dello stato di disoccupazione.
Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione, ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi summenzionati, si dovrà tener conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, che dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.
(Autori: AS)
(Fonte: Min.Lav.)