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Una delle più importanti novità decorrenti dal 2016 riguarda la possibilità per i coniugi di presentare il modello precompilato 730 congiunto. Ecco, in sintesi, le indicazioni per la compilazione e la presentazione.
Si ricorda innanzitutto che presentare la dichiarazione in modo congiunto non è un obbligo ma una facoltà che permette ai coniugi di trasmettere all’Amministrazione finanziaria un solo modello 730 anziché due distinti modelli. Si ricorda che i redditi dei singoli coniugi indicati nella dichiarazione non vengono sommati tra loro ma restano ben distinti, dal momento che il calcolo delle imposte viene eseguito comunque sul reddito personale di entrambi i coniugi. Nonostante la distinzione dei redditi, delle ritenute, degli oneri, etc, la dichiarazione congiunta consente, però, di compensare le imposte risultanti dalle singole dichiarazioni dei coniugi (nel caso in cui almeno la dichiarazione di uno dei due sia a debito e l’altra a credito) ovvero di sommare il credito risultante dalla singola dichiarazione.
Quest’ultima caratteristica, in particolare, risulta particolarmente vantaggiosa nel caso in cui uno dei due coniugi, nonostante non possa avvalersi di un proprio sostituto di imposta (ad esempio perché è stato licenziato), possa recuperare ugualmente il credito risultante dalla sua dichiarazione direttamente nella busta paga del proprio coniuge; sotto il profilo operativo, il prospetto di liquidazione del modello 730 conterrà i dati di entrambi i coniugi ma un solo risultato a debito o a credito, che poi verrà conguagliato dal datore di lavoro del dichiarante.
Per compilare il modello 730 nella modalità congiunta, è necessario che i coniugi scelgano chi (tra i due) debba essere identificato come dichiarante poiché il relativo datore di lavoro (o sostituto d’imposta) sarà colui che effettuerà il conguaglio del modello 730 congiunto (e quindi anche dell’importo risultante dalla dichiarazione del coniuge del dichiarante). Quindi, nella prima pagina del modello 730/2016 del coniuge il cui datore di lavoro effettuerà il conguaglio, relativa ai dati del contribuente, dovrà essere barrata la casella denominata “dichiarante” e quella denominata “dichiarazione congiunta”. Mentre, nella dichiarazione dell’altro coniuge, che non si avvale del sostituto d’imposta o sul quale non si vuole far transitare il conguaglio, dovrà essere barrata la casella “coniuge dichiarante” (oltre a quella denominata “dichiarazione congiunta”).
Affinché i coniugi possano presentare il modello 730 in forma congiunta è necessario che entrambi abbiano i seguenti requisiti:
• non siano legalmente separati;
• presentino redditi dichiarabili solo tramite il modello 730, quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati a quello da lavoro dipendente, redditi da terreni e fabbricati, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA ed alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata indicati nella sezione II del quadro D;
• almeno uno di essi non deve essere nelle condizioni di esonero dalla presentazione del modello 730.
Di contro non è possibile optare per il 730 congiunto (e quindi nemmeno per il precompilato congiunto) se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, e se il decesso di uno dei due coniugi avviene prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la presentazione della dichiarazione congiunta non è consentita ai conviventi, perché è rivolta esclusivamente ai coniugi.
Il coniuge che intende presentare direttamente la dichiarazione precompilata nella qualità di “coniuge dichiarante” dovrà indicare nella propria area autenticata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il codice fiscale del coniuge che presenterà il 730 congiunto in qualità di dichiarante; a sua volta, quest’ultimo esprimerà il consenso alla presentazione congiunta indicando, nella propria area autenticata, il codice fiscale dell’altro coniuge. Così facendo, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiranno nel modello 730 congiunto che sarà reso disponibile nell’area autenticata del dichiarante, il quale potrà procedere, pertanto, al relativo invio.
Si ricorda infine che, anche se i coniugi hanno presentato lo scorso anno il modello 730 congiunto, nel 2016 troveranno comunque due dichiarazioni 730 precompilate, una per ogni coniuge. In fase di trasmissione del modello, sarà poi possibile congiungere entrambe le dichiarazioni e presentarle sotto forma di dichiarazione precompilata congiunta.
(Autore: Fabrizio Tortelotti)
(Fonte: Fisco7)