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A quasi due mesi dalla sua entrata in vigore, il decreto legislativo di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive richiederebbe già interventi interpretativi per valorizzarne la portata innovativa ed interventi legislativi per superarne i vuoti e i disallineamenti normativi. Servirebbe poi accelerare la definizione dei previsti strumenti gestionali, con particolare riferimento al sistema informativo unico od unitario che dovrebbe costituire il “sistema nervoso” della nuova organizzazione del mercato del lavoro.
In via preliminare, però, occorrerebbe condividere la lettura dei procedimenti disegnati per l’accertamento dello stato di disoccupazione e per l’accesso alle politiche attive, evidenziandone le novità e le differenze previste per i disoccupati percettori di NASPI e per i disoccupati che ne sono privi.
Innanzitutto, il decreto prevede che l’accertamento dello stato di disoccupazione avvenga in via telematica, attraverso l’iscrizione al portale nazionale delle politiche attive gestito dall’ANPAL, con cui il disoccupato dovrà dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID) ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate nel previsto “patto di servizio personalizzato” (articolo 19, comma 1). Per i percettori di forme di sostegno al reddito, la loro domanda dell’assegno all’INPS equivale al rilascio della DID on line ed è notificata dell’INPS all’ANPAL per l’inserimento nel sistema informativo unitario. Nei successivi 30 giorni dalla DID on line i disoccupati senza NASPI dovranno contattare i centri per l’impiego per la conferma dello stato disoccupazione e per la stipula del patto di servizio. Per i percettori di NASPI, questo termine è ridotto a 15 dalla loro domanda all’INPS. Decorsi inutilmente questi termini, i CPI dovranno convocare tutti i disoccupati che hanno presentato la DID on line o che hanno richiesto la NASPI all’INPS nei termini previsti da un decreto ministeriale non ancora emanato. In ogni caso, in assenza di convocazione entro sessanta giorni dalla registrazione, i disoccupati percettori di NASPI potranno richiedere con posta elettronica le credenziali all’ANPAL per completare il profiling in via telematica e richiedere l’assegno di ricollocazione, dopo quattro mesi di disoccupazione.
Rispetto alla vecchia disciplina, questi procedimenti presentano importanti elementi di novità che un intervento interpretativo del Ministero del Lavoro potrebbe facilmente valorizzare, evitandone una semplice lettura in chiave burocratico-amministrativa.
In primo luogo, sarebbe molto utile precisare che il nuovo accertamento dello stato di disoccupazione non richiede un intervento amministrativo certificatorio dei nuovi Centri per l’Impiego, a differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina. Infatti, il decreto legislativo prevede che è disoccupato il soggetto privo di lavoro registrato al portale nazionale, che abbia rilasciato la DID e si sia dichiarato disponibile a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro. Inoltre, la nuova disciplina si limita a prevedere che ci sia solo la conferma dello stato di disoccupazione, recandosi al CPI per la profilazione e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Peraltro, questa attività confermativa è solo eventuale, dal momento che dopo sessanta giorni dalla registrazione, in assenza di convocazione, si può richiedere il rilascio delle credenziali per accedere direttamente alla procedura telematica di profilazione per ottenere l’assegno di ricollocazione.
In secondo luogo, sarebbe molto utile precisare che il patto di servizio non è un atto amministrativo ma il primo momento del percorso di politica attiva in cui il disoccupato e l’operatore del servizio per l’impiego concordano il set di misure più idonee alla collocazione o al reinserimento lavorativo della persona, proporzionato in base ai risultati del profiling.
Infine, sarebbe utile valorizzare la gestione informatica dei procedimenti previsti, eventualmente rimandando a possibili interventi di modifica del decreto il cambiamento della previsione che impone il contatto e la convocazione fisica dei disoccupati da parte dei CPI, al solo scopo di stipulare un patto di servizio, anch’esso gestibile in via telematica con i conosciuti protocolli informatici di identificazione dell’utente e di sottoscrizioni in forma digitale. Posto che anche il patto di servizio non sia un atto amministrativo, ma un accordo tra due parti, costringere i disoccupati a passare fisicamente dai CPI per la sua stipula potrebbe solo congestionarne le sedi e relegarli allo svolgimento di attività diverse da quelle di erogazione dei servizi.
Con gli stessi interventi di modifica normativa, occorre poi recuperare il previgente istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, per cui possano continuare a mantenerlo coloro che percepiscono redditi al di sotto della soglia di tassazione, come peraltro è previsto per i percettori di NASPI e Dis-Coll che svolgono attività lavorative in forma subordinata, autonoma o di impresa individuale, dalle quali derivi un reddito a cui corrisponde un’imposta netta pari a zero, anche per effetto delle detrazioni spettanti (che per il 2015 è pari a 8.000 euro annui per i redditi da lavoro dipendente), purché comunichino all’Inps il reddito annuo previsto.
Diversamente, si amplierebbe troppo la diversità di trattamento tra i disoccupati percettori di NASPI e i disoccupati senza NASPI.
(Autore: Gianni Bocchieri )
(Fonte: Lavoro&Impresa)