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Durante le festività il lavoratore può scegliere di stare a casa. Si torna alle chiusure festive dei negozi?


Ordine Informa

Il principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione in tema di lavoro festivo (sentenza n. 16592/2015) è destinato ad avere un impatto rilevante sull’organizzazione del lavoro, in diversi comparti produttivi dove l’attività si svolge in maniera sostanzialmente ininterrotta anche nei giorni festivi.La sentenza ha stabilito che durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, ciascun lavoratore ha il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro (salvo casi specifici individuati dalla legge); tale diritto, secondo i giudici della suprema corte, sussiste anche se le norme del contratto collettivo consentono al datore di lavoro di esigere la prestazione.
Il principio riguarda l’attività lavorativa ricadente durante le ricorrenze civili e religiose individuate dalla legge n. 260 del 1949. L’elenco è molto lungo e comprende, tra gli altri, capodanno, l’Epifania, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il primo maggio, il giorno di Ognissanti, l’8 dicembre, Natale e Santo Stefano; il principio non vale, invece, per il lavoro domenicale, in quanto la legge ha ormai flessibilizzato la fruizione del riposo settimanale.
La conseguenza pratica della sentenza è che ciascun lavoratore potrebbe liberamente rifiutare la prestazione in occasione del giorno festivo infrasettimanale, senza rischiare conseguenze di tipo economico o disciplinare.
Il principio, dal punto di vista giuridico, non è nuovo: già in passato alcune decisioni della giurisprudenza, anche di legittimità, erano giunte a conclusioni analoghe.
Colpisce, tuttavia, il fatto che i giudici di legittimità ritengano vigente il principio anche nei casi nei quali esiste un accordo collettivo che, in deroga alla norma legale, consente al datore di lavoro di esigere la prestazione nel giorno festivo.
I giudici considerano nulle le norme collettive di questo tipo, in quanto il diritto al riposo nel giorno festivo sarebbe un diritto sottratto alla disponibilità delle organizzazioni sindacali.
La sentenza utilizza un approccio molto rigoroso anche nella parte in cui rifiuta di assimilare il riposo domenicale e settimanale – che può cedere il passo alle esigenze aziendali – al riposo nel giorno festivo infrasettimanale, che secondo i giudici non può mai essere cancellato su iniziativa unilaterale del datore di lavoro.
Queste letture mal si conciliano con le norme, di segno opposto, che hanno nel tempo sempre più liberalizzato l’orario di apertura di molte attività (in particolare, degli esercizi commerciali). Le imprese che vorranno svolgere attività nei giorni festivi, infatti, potranno farlo solo se riusciranno a raggiungere (come afferma la sentenza) un accordo individuale con ciascun dipendente interessato (il principio vale anche al contrario: il lavoratore può rinunciare al giorno di riposo solo con il consenso del datore di lavoro).
La sentenza non individua le forme che devono essere utilizzate per raggiungere questo accordo; questo vuol dire che l’intesa potrebbe essere ottenuta anche per fatti concludenti, fermo restando che la forma più opportuna resta, quanto meno ai fini di prova, quella scritta.
La sentenza non specifica neanche l’arco temporale che può coprire il consenso del lavoratore: è ammissibile una clausola generale, con la quale si rinuncia una volta per tutte al diritto di rifiutare la prestazione, oppure è necessario raggiungere per ogni giornata lavorativa un accordo specifico? In assenza di indicazioni specifiche, non sembrano sussistere ragioni per impedire alle parti del contratto di lavoro di disciplinare in via generale lo svolgimento dell’attività lavorativa durante le festività, utilizzando tutto lo spazio negoziale tipico dell’autonomia privata.
(Autore: Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)
(Fonte: Lavoro&Impresa)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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