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Con la sentenza n. 211 del 12 gennaio 2015, la Corte di Cassazione stabilisce che la sospensione della prescrizione non vale durante tutta l’istruttoria effettuata dall’Inail, ma solo per un massimo di 150 giorni, superati i quali ricomincia a decorrere il termine massimo dei tre anni. Superato il periodo di 150 giorni, si forma un silenzio rigetto che esaurisce il procedimento amministrativo, rendendosi così necessario un nuovo atto se si vuole effettuare una nuova interruzione della prescrizione.
(Fonte: Inail)