Ordine Informa
Con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che è escluso dal diritto alla percezione dell’indennità di mobilità il lavoratore posto in mobilità che abbia intrapreso attività remunerata di amministratore di società e ciò poiché, lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, come, quella di collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione tanto del diritto all’indennità di mobilità.
(Fonte: Corte di Cassazione)