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La Corte di Giustizia Europea, sezione prima, nella sentenza del 12 giugno 2014, (causa C-118/13) si è espressa in merito all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al momento del decesso.
La Corte ha dichiarato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue senza dare diritto ad un’indennità finanziaria a titolo delle ferie non godute, quando il rapporto di lavoro termina per decesso del lavoratore.
Ne consegue che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il decesso del lavoratore che pone fine al rapporto di lavoro dispensa il datore di lavoro del lavoratore defunto dal pagamento dell’indennità finanziaria a cui quest’ultimo avrebbe normalmente avuto diritto a titolo di ferie annuali retribuite non godute e, dall’altro, che il beneficio di una tale indennità non può essere subordinato all’esistenza di una previa domanda a tale effetto.
(fonte Diritto.it)