Ordine Informa
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 144/E del 3 luglio 2024, risponde ad un quesito in merito alla possibilità di erogare, tramite il sistema di welfare aziendale , il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici e se tale erogazione possa rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, quale prestazione di educazione e istruzione. L’ Amministrazione Finanziaria, dopo una serie di analisi, chiarisce che detti rimborsi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo dei TUIR di cui sopra , in quanto, tale disposizione condiziona la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi solo per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».
In altri termini, tale disposizione riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi ”servizi integrativi”.
Ne consegue che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possono rientrare nell’esclusione prevista dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir , solo se svolte nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” . Poichè , nella fattispecie in esame, la Società ha dichiarato che «intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici , ma che il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali (es. corso di tennis bisettimanale)»; in tale ipotesi, l’attività sportiva non risulta essere svolta nell’ambito di ”iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica” e, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)