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Voucher: ma è davvero più rigido il nuovo regime sanzionatorio?


Ordine Informa

Per contrastare l’utilizzo irregolare dei voucher, con lo schema di decreto legislativo di correzione al Jobs act il governo ha previsto l’introduzione di una comunicazione da effettuarsi prima della prestazione di lavoro (ampliando la portata e l’estensione temporale dello strumento già esistente).La nuova procedura è accompagnata da una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro, per i datori di lavoro inadempienti. Sanzione che, precisa il ministero, si affianca e non sostituisce la maxisanzione per lavoro nero.
Lo schema di Dlgs sostituisce l’attuale articolo 49, comma 3, del Dlgs 81/2015 (entrato in vigore il 25 giugno 2015) con cui è stato previsto l’obbligo, per imprenditori e professionisti, di inviare, prima della prestazione di lavoro occasionale, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e il luogo della prestazione con riferimento a un periodo non superiore ai 30 giorni successivi. La notifica, prevista alle direzioni territoriali del Lavoro, in realtà attualmente viene effettuata all’Inps e l’istituto di previdenza ricorda che, in caso di mancata comunicazione, scatta la maxisanzione per lavoro nero (articolo 4, comma 1, lettera a della legge 183/2010) a fronte di controlli che accertino la presenza di lavoratori.

Con la modifica messa a punto dal governo, la comunicazione dovrà essere fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, dovrà indicarne la durata e dovrà essere puntuale, cioè non riferita a un arco di tempo (eccezion fatta per il settore agricolo, dove il periodo in cui può effettivamente avvenire la prestazione è di 7 giorni).

Lo schema di Dlgs prevede che «in caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione».

A fronte di questa disposizione è sorto il dubbio se la nuova sanzione conviva (e in che modo) con la maxisanzione per lavoro nero oppure la sostituisca del tutto. In questo ultimo caso si avrebbe però un indebolimento del quadro sanzionatorio, perché si ridurrebbe in maniera rilevante l’importo delle sanzioni applicabili.

Consultato al riguardo, il ministero del Lavoro ha escluso questa opzione, precisando che la nuova sanzione si affianca a quella per lavoro nero laddove la prestazione sia evidentemente riconducibile al lavoro subordinato.

Inoltre, quando la comunicazione preventiva non viene fatta del tutto e gli ispettori trovano del personale all’opera, scatta la maxisanzione perché il rapporto è sconosciuto alla pubblica amministrazione.

Se invece la comunicazione è soltanto incompleta scatta la sanzione da 400 a 2.400 euro perché, secondo la lettura proposta dal ministero, la nuova formulazione contenuta nel decreto correttivo dice «in caso di violazione degli obblighi di cui…» e non parla espressamente di assenza di comunicazione. Questa ipotesi andrebbe, quindi, a colpire solo le comunicazioni inviate in maniera incompleta mancanti di alcuni dati.

Una lettura di questo tipo sarebbe certamente coerente con le finalità complessive dell’intervento correttivo – che è stato approvato per rafforzare, e non per indebolire, gli strumenti di contrasto contro gli utilizzi abusivi del lavoro accessorio – ma sarebbe difficilmente compatibile con il tenore letterale della nuova norma che, come ricordato, parlando di «violazione» degli obblighi di comunicazione sembra fare riferimento anche e soprattutto all’ipotesi in cui la comunicazione non è solo incompleta, ma manca del tutto («omessa comunicazione»).

(Fonte: Lavoro&Impresa) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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