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Vantaggi per assunzioni lavoratori con reddito di Cittadinanza e con la nuova misura MIA


Ordine Informa

La Legge di Bilancio 2023  al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza ,  ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, alternativamente all’incentivo in essere appena descritto, per un periodo massimo di dodici mesi, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Nulla è stato previsto per le eventuali attività di mediazione svolte dalle agenzie per il lavoro accreditate che, in questa occasione, sono state totalmente escluse.
Anche per la nuova misura che andrà a sostituire il Reddito di Cittadinanza, che con molta probabilità prenderà il nome di Mia (Misura di inclusione attiva) o Gia (Gestione di inclusione attiva),  si prevede  un pacchetto di sgravi in favore di chi assumerà percettori della Mia o Gia.
Nel caso di assunzione di un percettore con contratto a tempo indeterminato, potrà essere riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% (fino a 8mila euro l’anno) per due anni. L’esonero dovrà essere restituito nel caso di licenziamento del beneficiario della Mia nei trentasei mesi successivi.
Se l’assunzione dovesse essere posta in essere a tempo determinato o con contratti stagionali, l’esonero riconosciuto sarà pari al 50%, con un monte annuo di 4mila euro per un massimo di dodici mesi.
Si avrà diritto all’esonero solo se il datore inserirà l’offerta di lavoro nel nuovo sistema informativo della Mia.  Pertanto, dal 1° gennaio 2022, i datori interessati ad accedere all’incentivo economico per percettori di RdC devono  compilare il modulo di domanda presente sul sito www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”, Da agosto 2023, invece, si tornerà a dare importanza all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.  A fronte di questa rinnovata importanza, tuttavia, non si affianca un analogo riconoscimento alle agenzie del lavoro che, nelle attività di mediazione potranno vedersi riconoscere un beneficio risibile pari al 10% di quanto riconosciuto al datore di lavoro, sempre decurtato dalla somma complessiva spettante.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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