Skip to main content

Uscita soci al registro imprese


Fisco

In caso di decesso, recesso ed esclusione del socio la comunicazione al registro delle imprese va effettuata entro 30 giorni dall’evento a prescindere dalla preventiva modificazione dell’atto costitutivo della società. Nei casi di mancato rispetto del termine tutti gli amministratori della società saranno assoggettati alla sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c. È quanto prevede la direttiva emanata dal ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il ministero della giustizia in merito all’exit dei soci di società di persone. Il problema Nei casi di decesso, recesso o esclusione del socio di società personali, ex artt. da 2284 a 2290 del codice civile, ad oggi i comportamenti dei registri delle imprese italiane risultano estremamente disomogenei. Tale situazione, secondo il Mise rappresenta «un sicuro e grave ostacolo all’ordinato svolgimento dell’attività delle imprese, nonché all’affidabilità delle notizie ricavabili dai registi delle imprese». In accordo con l’unione italiana delle camere di commercio, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge 580/1993, viene quindi emanata una direttiva volta ad uniformare il comportamento degli uffici del Registro delle imprese sui temi in questione. Il decesso II decesso del socio di società di persone, di cui all’art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo. Ne deriva, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 c.c., che, lo stesso, deve essere iscritto nel registro delle imprese. Questo adempimento pubblicitario dovrà essere eseguito dagli amministratori entro trenta giorni dalla data del decesso, pena l’applicazione delle sanzioni ex art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro), su ciascun amministratore, (sanzione eventualmente oblazionabile ndr). Da rilevare che la direttiva Mise non distingue la libera trasferibilità mortis causa o meno della partecipazione, in relazione alle previsioni dell’atto costitutivo, per cui gli amministratori sono obbligati alla comunicazione al RI in ogni situazione. A seguito dell’istanza degli amministratori l’ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia del decesso sulla posizione del socio. Recesso del socio Anche il recesso, nelle società di persone di cui all’art. 2285 c.c., costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo e pertanto deve esser iscritto al registro delle imprese da parte degli amministratori, anche prescindendo dalla preventiva modifica dell’atto costitutivo della società. La posizione del Mise, quindi, si distacca da quella del notariato (ufficio studi del notariato nota del nov. 2008 e mass. Not. Triveneto O.A. 8/2014) che ritiene la dichiarazione di recesso notificata, un atto iscrivibile al registro delle imprese solo se riveste la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In merito alla tempistica dell’adempimento pubblicitario il Mise ritiene che i canonici trenta giorni, oltre i quali scatterebbe la sanzione di cui all’art. 2630 c.c., decorrano da quanto il recesso è divenuto efficace.

(Fonte: ItaliaOggi)

Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X