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Ultimi controlli prima dell’invio delle CU 2023


Ordine Informa

Come noto, per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere le CU 2023  in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2023, mentre la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2023 (scadenza modello 770). Sono diverse le novità e, di conseguenza, gli aspetti da verificare con particolare attenzione rispetto agli anni precedenti.
Innanzitutto con l’entrata in vigore dell’assegno unico, è stato modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.


Per tali ragioni nel modello della Cu2023 è stato aggiornato il prospetto dei familiari a carico in cui sono richiesti il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli – compresi tra gennaio e febbraio 2022 – ed il numero di mesi – da marzo 2022 in poi – per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni e reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.; inoltre, è stata eliminata dal modello la detrazione per famiglie numerose.
La Certificazione 2023 risente anche delle novità introdotte, per il 2022, in materia di fringe benefit; difatti, nel punto 474 deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 3.000, in base a quanto previsto dal D.L. n. 176 del 2022.
È bene rammentare che nel caso in cui il valore dei beni (o dei voucher) superi il valore di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR, fissato per l’anno 2022 a euro 3.000, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Quanto alle novità introdotte dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ossia la non concorrenza alla formazione del reddito, per il periodo d’imposta 2022, delle somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200, dette somme vanno indicate nel punto 475.
Infine, si segnala che in sede di controllo Entratel, rispetto agli anni precedenti, il software non segnala gli errori relativi al Quadro CT con la conseguenza di trovare la ricevuta di scarto dopo l’invio, nonostante il buon esito del controllo.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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