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Tirocinio anche con il permesso di soggiorno per studio o formazione professionale


Ordine Informa

In base a quanto espresso nella Nota n. 320 del 14 febbraio 2023 , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

Difatti  il cittadino straniero presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) , può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare e non curriculare.

L’INL ritiene  che lo stesso   possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
Analogamente lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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