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Tasso ufficiale di riferimento per i prestiti ai dipendenti e fringe benefit


Ordine Informa

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) in materia di welfare aziendale, nonché precisazioni in merito alla modalità di determinazione dei fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente. L’attuale versione della norma prevede che – ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti – il tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, non è più quello vigente al 31 dicembre di ogni anno ma quello vigente: · alla data di scadenza di ciascuna rata, per i prestiti a tasso variabile; · alla data di concessione del prestito, per i prestiti a tasso fisso. Per i prestiti a tasso fisso, in sostanza, è stata ripristinata l’impostazione in vigore prima della modifica all’articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR apportata dall’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 4), del D.lgs. n. 505/1999, in base alla quale il tasso ufficiale da assumere come parametro fisso di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito, a nulla rilevando le eventuali variazioni intervenute successivamente. Diversamente, in caso di prestiti a tasso variabile, caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo alla fonte viene effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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