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TASI entro il 16 dicembre 2014: tutti alla cassa


Fisco Ordine Informa

TASI: c’è chi ha pagato l’acconto il 16 giugno, chi il 16 ottobre e chi ancora non ha pagato. Il 16 dicembre dovranno versare tutti.
Il 16 dicembre deve essere versato il saldo della TASI con riferimento agli immobili situati nei comuni che hanno deliberato le aliquote entro il 31.05.2014 o entro il 18.09.2014. In questi casi, infatti, l’acconto è stato versato il 16.6.2014 o il 16.10.2014. I contribuenti che ancora non hanno versato l’acconto, in quanto i comuni interessati non hanno deliberato, devono versare, sempre entro il 16 dicembre, l’unica rata della TASI applicando l’aliquota base dell’1 per mille.
La TASI si paga anche sull’abitazione principale
La TASI si paga sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di:
– fabbricati;
– e di aree edificabili.
Sono comprese anche:
– le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
– le aree comuni condominiali (ex art. 1117 c.c.) non detenute o occupate in via esclusiva.
Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.
Tra i fabbricati soggetti alla TASI rientrano anche le abitazioni principali e le relative pertinenze, a prescindere dalla categoria catastale. Per abitazione principale si intende quella in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Sono previsti alcuni casi in cui i fabbricati vengono assimilati ad abitazione principale, sia per legge, come ad esempio:
– la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– l’immobile non locato posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica);
– sia tramite apposita delibera comunale, come per esempio:
l’abitazione posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata;
– l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori-figli) che utilizzano l’immobile come abitazione principale. L’agevolazione si applica per un solo immobile, e alternativamente: per la quota di rendita non eccedente 500 Euro, se il comodatario dispone di un ISEE familiare non superiore a 15.000 € annui.
Sono previste poi dalla legge una serie di esenzioni dalla TASI (come ad esempio gli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive ecc), inoltre ogni comune ha la possibilità di stabilire esenzioni o riduzioni con specifico regolamento (ad esempio nel caso di abitazioni con unico occupante, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo ecc …).
Vista l’ampia discrezionalità data ai comuni, ai fini del calcolo della TASI è di fondamentale importanza prendere visione del regolamento comunale, non solo ai fini dell’individuazione dell’aliquota – come si vedrà più avanti – ma anche per l’eventuale presenza di esenzioni o detrazioni specifiche.
Chi paga la TASI
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili. Sono previsti alcuni casi particolari, tra i più importanti si ricorda:
– immobile occupato da un soggetto diverso dal titolare: l’occupante versa la TASI nella misura deliberata dal comune, fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo della TASI (la TASI dovuta si calcola con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, e poi viene suddivisa tra titolare e occupante); il titolare del diritto reale versa la parte restante;
– pluralità di possessori: essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Ogni soggetto paga in base alla propria aliquota e alla propria condizione soggettiva;
– locazione finanziaria: la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del contratto.
– coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale: è titolare del diritto di abitazione, come ai fini IMU, pertanto solo lui è il soggetto passivo del tributo, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile.
Calcolo della TASI
Per determinare la TASI occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, che è il valore che si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati:
– 160: categoria A (tranne A/10), C/2 C/6 C/7;
– 80: categoria A/10 e D/5;
– 140: categoria B, C/3, C/4 e C/5;
– 55: categoria C/1;
– 65: D (tranne D/5).
Esempio: Per un’abitazione di cat. A/2 con rendita di euro 750, il valore sul quale applicare l’aliquota è 750 + (750x 5%)x160 = 126.000 Euro
Alla base imponibile poi bisogna applicare l’aliquota di riferimento. Per individuare l’aliquota corretta occorre visionare il regolamento comunale specifico, presso il sito internet delle finanze. Per i comuni che non hanno deliberato entro il 18.09.2014 si applicherà l’aliquota standard dell’1 per mille (fermo restando che la sommatoria dell’aliquota IMU e TASI non può essere superiore al 6‰ per l’abitazione principale e al 10,6‰ per gli altri immobili).
LA TASI dovuta a dicembre si calcola scomputando l’eventuale acconto versato a giugno o a ottobre. Per un approfondimento sugli acconti di giugno e ottobre si vedano gli speciali:
del 23.05.2014″Tasi, si paga a giugno nei comuni che hanno deliberato”;
del 01.10.2014 “Tasi 2014, il 16 ottobre scade l’acconto”.
Come versare
La TASI si può versare con modello F24 o con bollettino postale, arrotondando gli importi all’unità di euro.
Se si sceglie il modello F24 occorre ricordare le nuove regole di versamento previste dal 1° ottobre 2014, di seguito riassunte (vedi anche speciale del 5.9.2014 “F24 sopra i mille euro solo online per tutti”):
Modalità di presentazione
Soggetto
Condizioni
CARTACEO
Privato
F24 a debito, senza compensazione, di importo ≤ 1.000 €
ENTRATEL/FISCONLINE
Tutti
F24 a zero
TELEMATICO CON ENTRATEL/FISCONLINE REMOTE/HOME BANKING
Tutti
F24 a debito con compensazione
Titolare di partita Iva
F24 a debito senza compensazione
Privato
F24 a debito senza compensazione di importo > 1.000 €
I codici tributo da utilizzare sono:
– 3958: abitazione principale e relative pertinenze;
– 3959: fabbricati rurali ad uso strumentale;
– 3960: aree fabbricabili;
– 3961: altri fabbricati
In alternativa è possibile scegliere il bollettino postale, numero di c/c “1017381649”, e intestato a “PAGAMENTO TASI”. In questo caso il versamento va effettuato distintamente per ogni Comune di ubicazione degli immobili, sul bollettino è presente, infatti, un solo campo per l’indicazione del codice catastale. Se il contribuente possiede più immobili assoggettati a TASI nello stesso Comune “il versamento li deve comprendere tutti”.
(Fisco e Tasse)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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