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La Cassazione, con la sentenza n. 30478/2021, ha ribadito il principio secondo cui in caso di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non è obbligato ad allertare il dipendente circa l’imminente raggiungimento del periodo massimo di conservazione del rapporto, né a suggerirgli strumenti alternativi all’assenza per malattia (ferie, aspettativa).
Il principio e’ stato già affermato in precedenti pronunce , ma non ancora pacifico nella giurisprudenza di merito, laddove esiste anche un orientamento di segno contrario, minoritario (Trib. Santa Maria Capua Vetere 20012/2019; Trib. Milano 2875/2016).
(Autori: AMS)
(Fonte: Il Sole 24 Ore)