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Sul parcheggio gratuito ai dipendenti si pagano i contributi


Ordine Informa

La retribuzione imponibile comprende tutte le integrazioni salariali che comportano un risparmio di spesa per il lavoratore come il concedere l’uso di aree aziendali per il parcheggio gratuito.Lo Stato tassa la generosità: il datore di lavoro che abbia messo a disposizione dei propri dipendenti l’uso di aree aziendali per il parcheggio gratuito, durante le ore di lavoro, è obbligato a pagare, su tale prestazione, i contributi all’Inps. Questo perché non si può trattare di un semplice atto di cortesia, ma di un benefits che, come tale, va soggetto a contribuzione. È questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione [1] che lascerà stupiti in molti.

La vicenda

Il datore di lavoro aveva concesso, ai propri dipendenti, l’uso di un’area aziendale per poter parcheggiare le proprie automobili durante il rispettivo turno di lavoro, evitando così di dover accedere alle aree di sosta pubbliche a pagamento. Il gesto non era stato occasionale, ma si era ripetuto tanto da diventare un uso aziendale. Senonché, raggiunta da una richiesta di pagamento dei contributi da parte dell’Inps, l’azienda si era opposta, sostenendo che si sarebbe trattato di un gesto di pura cortesia.

Ogni integrazione salariale è soggetta a contribuzione

Non è di questo avviso la Cassazione, secondo cui i contributi vanno pagati su tutta la “retribuzione imponibile” [2] e, in tale concetto, vanno ricomprese anche tutte quelle integrazioni salariali che comportano un risparmio per il lavoratore, come ad esempio il non dover pagare una sosta sulle strisce blu. La possibilità di beneficiare gratis del posteggio aziendale per l’autovettura è da considerarsi come una erogazione in natura da parte dell’azienda, che si traduce in un indubbio vantaggio per il lavoratore. Cosicché anche per tale prestazione il datore di lavoro è tenuto a pagare i contributi come un comune benefit destinato ai lavoratori.

Sicuramente avrebbe pagato di meno l’azienda se avesse destinato tali aree a verde.

LA SENTENZA

Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2016, (ud. 26/11/2015, dep.08/02/2016), n. 2424

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza attualmente impugnata, depositata il 21 maggio 2012, ha accolto parzialmente l’appello avverso la decisione di primo grado, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ” (OMISSIS)” e condannato la s.r.l. Corriere dello Sport al pagamento dei contributi e delle sanzioni, pari alla minor somma di Euro 87.960 rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, relativi ai giornalisti C.G., I.M., D. R., M.W., R.A..

La Corte d’appello di Roma ha rilevato che le censure mosse alla sentenza di primo grado – che aveva ritenuto connotata dai requisiti della subordinazione l’attività svolta dai predetti giornalisti – erano infondate e non idonee ad inficiare gli accertamenti in fatto e le valutazioni in diritto espresse dal Tribunale, basate su un approfondito, analitico e corretto esame del materiale probatorio acquisito e conforme ai principi espressi in materia dalla Suprema Corte.

Ha ritenuto che non fossero viceversa dovuti all’INPGI i contributi relativi a S.P., essendo stati essi versati dalla società all’INPS; che dovesse essere assoggettato a contribuzione il canone mensile pagato dalla società per il parcheggio dell’autovettura messa a disposizione del giornalista B. J.X. ed infine che l’INPGI avesse correttamente applicato le sanzioni civili non già in base alla L. n. 388 del 2000, atteso che in materia il predetto Istituto aveva il potere di adottare autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale.

Con autonomi ricorsi, l’INPGI e la s.r.l. Corriere dello Sport hanno chiesto la cassazione della sentenza rispettivamente per uno e per tre motivi, illustrati da memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

Quello proposto dalla società, successivo al ricorso dell’INPGI, va considerato incidentale (cfr. Cass. 3004/04; Cass. 25662/14).

Con l’unico motivo del ricorso l”INPGI denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè omessa o comunque insufficiente e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Deduce che è errata l’affermazione della Corte di merito, secondo cui la società aveva correttamente versato nel periodo oggetto di recupero (novembre 1998 – dicembre 2000) la contribuzione a favore dell’INPS, anzichè all’INPGI. Ed infatti nel periodo anzidetto lo S. non era giornalista pubblicista, come affermato dalla sentenza impugnata, ma giornalista professionista, onde, essendo iscritto obbligatoriamente all’INPGI ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di previdenza di tale Istituto, i relativi contributi avrebbero dovuto essere versati all’Istituto medesimo.

Il motivo non è fondato.

Come risulta dallo stesso ricorso dell’INPGI, la domanda con la quale lo S. ha chiesto di essere iscritto nell’elenco dei giornalisti professionisti è stata proposta al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti di Reggio Calabria in data 10 giugno 2000 ed è stata accolta con Delib. 26 gennaio 2002, con effetto dal 26 gennaio 1997.

Nel periodo in contestazione (novembre 1998 – dicembre 2000), dunque, lo S. era ancora un giornalista pubblicista, essendo la Delib. di iscrizione intervenuta successivamente, onde correttamente i relativi contributi furono versati dalla società all’INPS. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale la società denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dei principi generali in materia di onere della prova nonchè dell’art. 2 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione per i cinque lavoratori oggetto di recupero contributivo.

Deduce che la Corte territoriale ha affermato la sussistenza della natura subordinata dei rapporti sul rilievo che i giornalisti erano stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale, assicuravano con continuità la loro disponibilità nonchè stabilmente la copertura informativa di determinate aree territoriali o di specifici settori, senza prendere in considerazione la rilevanza di altri indici rivelatori della subordinazione, intesa quale assoggettamento del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Descrive la società la posizione dei singoli giornalisti, riportando le relative deposizioni testimoniali, dalle quali asseritamente è emerso che tra le parti erano intercorsi rapporti di collaborazione scevri da ogni vincolo di subordinazione, caratterizzati dalla assenza di orari, dalla libertà di organizzare in totale autonomia il proprio lavoro e, soprattutto, dalla mancata sottoposizione a vincoli gerarchici.

Erano dunque fortemente illogici e contraddittori “gli elementi probanti riassunti dal Collegio” a sostegno del proprio convincimento.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 153 del 1960, art. 12.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che dovesse essere assoggettato a contribuzione il canone mensile pagato dalla società per il parcheggio dell’autovettura messa a disposizione del giornalista B.J.X..

Si trattava infatti di un mero atto di cortesia, non rientrante nella nozione di retribuzione imponibile.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 388 del 2000.

Rileva che la disposizione anzidetta, inerente al sistema sanzionatone applicabile in caso di inadempienza agli obblighi di versamenti contributivi, si applica anche all’INPGI, anche in considerazione del fatto che la L. n. 416 del 1991, art. 38 come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 76 ha espressamente stabilito che le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.

La Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6727/01; Cass. n. 3320/08; Cass. 8068/09), secondo cui per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività giornalistica, in cui l’elemento della subordinazione risulta attenuato in considerazione della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni lavorative, caratterizzate da creatività ed autonomia, prevalendo quello della collaborazione, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell’ambito di istruzioni ricevute, non rilevando in contrario nè la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni nè l’eventuale collaborazione del giornalista con altri giornali nè la circostanza che l’attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal lavoratore.

Ha quindi esaminato la posizione di ciascun giornalista e le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, quali emerse dalla compiuta istruttoria ed in particolare dalla prova testimoniale, rilevando che ricorrevano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza sopra indicata per la configurazione del rapporto di natura subordinata, e cioè permanenza della disponibilità di ciascun lavoratore per soddisfare richieste più o meno stabili o variabili del datore di lavoro; responsabilità di un servizio, atteso che i giornalisti assicuravano stabilmente la copertura informativa di determinate aree territoriali o di specifici settori;

continuità delle prestazioni, per alcuni di essi anche quotidiana;

ricerca e segnalazione di notizie o eventi, realizzazione di articoli sulla base delle direttive loro impartite circa i tempi e il taglio degli stessi.

Alla stregua di tali argomentazioni, del tutto infondato si palesa il motivo in esame, avendo la Corte di merito applicato i principi elaborati in materia da questa Corte, sulla scorta degli elementi di fatto emersi dalla compiuta istruttoria, dando conto, con motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici e giuridici, del proprio convincimento.

A tale ultimo riguardo le censure mosse all’impugnata sentenza sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione, si risolvono sostanzialmente in una richiesta di riesaminare e valutare il merito della causa, e cioè in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di cassazione.

Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente infatti – a fronte delle argomentazioni della Corte di merito, secondo cui la nozione di retribuzione imponibile L. n. 153 del 1969, ex art. 12 comprende pure tutte quelle integrazioni salariali derivanti da un risparmio conseguito dal lavoratore e, pertanto, anche la possibilità di beneficiare gratuitamente del posteggio per l’autovettura, che si configura come una erogazione in natura da parte del datore di lavoro e si traduce in un indubbio vantaggio per il lavoratore – non illustra le ragioni per le quali la Corte di merito avrebbe violato la L. n. 153 del 1969, art. 12 limitandosi a sostenere la sussistenza di un non meglio precisato rapporto di cortesia tra le parti.

Infondato è infine il terzo motivo.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che ha superato il precedente orientamento ermeneutico ed alla quale questo Collegio intende prestare adesione (cfr. Cass. 12210/11; Cass. n. 1233/13), in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, non si applica automaticamente, poichè l’istituto, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall’art. 2 citato D.Lgs.), ha il potere di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116 e di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7 -, pur avendo l’Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76, di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere rigettati, previa compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, avuto riguardo al loro esito.

Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2016

[1] Cass. sent. n. 2424/2016.

[2] Ex art. 12 L. n. 153/1969.


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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