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Società e liquidatori rispondono anche fino a 5 anni dopo la data di richiesta dell’estinzione dal Registro Imprese. Il Decreto Semplificazioni n. 175/2014 introduce una norma che probabilmente farà discutere
Con la pubblicazione in GU del cd Decreto semplificazioni (DLgs175/2014), il legislatore ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi gli effetti della cancellazione delle società di capitali dal Registro imprese nonché la responsabilità di liquidatori e soci di soggetti IRES (art. 36, DPR 602/73).
Nello specifico, viene stabilito che:
CANCELLAZIONE REGISTRO IMPRESE:
l’estinzione della società ai fini della validità/efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi , ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione della società dal Registro Imprese
LIQUIDATORI DEI SOGGETTI IRES
i liquidatori che non adempiono all’obbligo di pagare le imposte dovute rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. La responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
Si tratta, quindi, di una norma che intende evitare che gli atti impositivi e contributivi perdano di efficacia in quanto intestati ad un soggetto non più esistente; A questo fine viene individuato uno spazio temporale di 5 anni entro cui restano validi:
gli atti di liquidazione
gli avvisi di accertamento;
gli atti di riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni ad adempiere, note di presa in carico di crediti);
gli atti del contenzioso (ricorsi, memorie, deposito degli atti, appelli, produzioni documentali.) formati nei confronti del soggetto estinto o da questo proposti.
Su questo con la recente Circolare n 31/2014, l’Agenzia ha precisato che la norma, essendo di natura procedurale, trova applicazione “anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento”.
Il principio sembra riferirsi a tutte le entrate aventi natura fiscale, a prescindere dalla tipologia di ente impositore.
Quindi, si può trattare di imposte sui redditi, IVA, imposte d’atto, tributi locali (IMU, TASI, TARI), dazi doganali, IVA all’importazione, contributi consortili.
Considerato che l’art. 28 fa riferimento all’art. 2495 c.c., questa novità dovrebbe riguardare anche le società cooperative mentre restano escluse le società di persone ( la cui disciplina è contenuta nell’art. 2312 c.c.).
Prima del D.Lgs Semplificazioni, la cancellazione della società dal Registro imprese comportava l’estinzione della stessa, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società era da considerarsi inesistente, per mancanza del soggetto contro cui avanzare la pretesa.
Anche per la giurisprudenza era consolidato il principio secondo cui è nullo l’accertamento intestato ad una società cancellata dal Registro delle imprese (Cass. sent. n. 22863/2011, n. 14880/2012 e n. 28187/2013).
Dall’analisi del testo emergono inoltre alcuni punti critici in particolare riguardanti:
la decorrenza della norma
il luogo di consegna di eventuali atti intestati alla società in fase di estinzione
la responsabilità del liquidatore in tema di soddisfazione dei crediti di ordine superiore a quelli tributari ( posto che nella fase di liquidazione, non vi è un ordine prestabilito nella soddisfazione dei crediti)
il permanere della responsabilità dei soci in alcuni casi ( se hanno ricevuto dagli amministratori denaro o beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti l’estinzione).
Va ricordato infine che, nell’ambito della legge delega (L.23/2014), non si rinvengono norme che autorizzino decreti ad introdurre un regime particolare in merito agli effetti della cancellazione della società, né una modifica dell’art. 36 del DPR 602/73. Per questa ragione, è possibile che l’art. 28 del D.lgs., possa essere dichiarato incostituzionale per violazione dell’art. 76 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di delega.
La novità porterà sicuramente qualche difficoltà di applicazione.
(Fonte: Fisco e Tasse)