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Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro Poletti (DL 34/2014 convertito in legge 78/2014), vi è la smaterializzazione del DURC, il Documento Unico Regolarità Contributiva necessario alle imprese per partecipare ad appalti o ricevere agevolazioni:
• Appalti pubblici in senso stretto, servizi e forniture.
• Gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione.
• Lavori privati in edilizia prima dell’inizio.
• Assegnazione di agevolazioni e finanziamenti.
Il certificato attesta che l’impresa ha i requisiti di regolarità (pagamenti, adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e obblighi di legge), verificati da INPS, INAIL e Cassa Edile al momento della richiesta di DURC, il quale ha duplice natura:
• DURC ordinario: richiesto da datori di lavoro dipendente e lavoratori autonomi per la partecipazione ad appalti pubblici e l’effettuazione di lavori privati in edilizia.
• DURC interno: richiesto dai datori di lavoro dipendente per la fruizione di benefici normativi e contributivi.
Rilascio DURC
Per semplificare gli adempimenti delle imprese, dunque, è stato previsto il superamento delle attuali regole di rilascio introducendo nel nostro ordinamento la “smaterializzazione“del DURC. L’articolo 4 della legge di conversione del Decreto Lavoro prevede infatti che “chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili”. Cosa significa smaterializzazione? Verifica in tempo reale, online e con unica interrogazione presso i vari enti della regolarità contributiva per le imprese, indicando solo il codice fiscale (validità 120 giorni).
Nei casi di DURC d’ufficio, la nuova procedura di DURC interno si basa sul sistema del semaforo, visibile dal Cassetto Previdenziale dell’azienda:
• verde: tutto nella norma (DURC interno positivo;
• giallo: situazione di non regolarità e invito via PEC a regolarizzare entro 15 giorni;
• rosso: non spettano le agevolazioni (DURC interno negativo);
In pratica, il rilascio del DURC viene sostituito da una verifica sulla regolarità contributiva che ha validità di 120 giorni, che però riguarda solo i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. I dettagli saranno contenuti in un apposito decreto interministeriale che dovrà stabilire – sentiti INPS, INAIL e Casse Edili – requisiti di regolarità, contenuti e modalità della verifica.
Richiesta DURC
Oltre alle imprese, direttamente o tramite intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria), anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti possono richiedere il DURC, in modalità telematica (sito INPS, sito INAIL, Sportello unico previdenziale.it) o cartacea (modulo reperibile online o presso qualsiasi sede INPS, INAIL e Casse Edili). Per la richiesta telematica servono i codici di accesso INAIL (ai servizi di Punto Cliente) e INPS (codice fiscale e PIN), mentre per avvalersi di un intermediario occorre la delega.
Ai fini del rilascio del DURC interno, il datore di lavoro deve autocertificare il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, tramite presentazione del modello ”SC37-Durc interno” scaricabile dal sito INPS.
Una volta avanzata la richiesta viene assegnato il C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) con cui verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della domanda, accedendo in modalità consultazione alla procedura informatica o richiedendo a una qualunque struttura territoriale degli enti convenzionati (INPS, INAIL e Casse Edili) di effettuare tale controllo. Le richiesta avviene tramite modulistica ed il rilascio è previsto dopo 30 giorni dall’invio dell’istanza. Una volta stampato in doppia copia, la trasmissione al richiedente avverrà con raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) per gli enti che hanno già attivato tale modalità).
(Fonte: PMI)