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Riforma fiscale- Operativo il maxisconto del 120% sul costo del lavoro per nuove assunzioni


Ordine Informa

Firmato il decreto che rende operativa la maxideduzione fiscale prevista dal primo modulo della riforma dell’Irpef di inizio anno .Un maxisconto fiscale del 120% per le imprese e i professionisti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che sale al 130% per determinate categorie meritevoli di una maggior tutela (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza).

L’intervento si applica sostanzialmente a tutte le imprese, individuali, società di persone ed equiparate titolari di reddito d’impresa  e ai lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni), e spetta qualora abbiano esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio).

L’agevolazione non viene applicata alle  società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa, a decorrere dall’inizio della procedura.  

La maxi deduzione del costo del lavoro spetta a condizione che il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. Pertanto, la mera stabilizzazione dei rapporti, con trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, pur dando luogo a un incremento occupazionale non consente l’accesso al beneficio per mancanza di “nuova” forza lavoro.

L’ambito di applicazione è limitato alle imposte dirette (Ires e Irpef) e presenta certamente dei tratti di novità riprendendo, tuttavia, alcuni criteri di misurazione del beneficio già puntualmente testati nel 2005 ai fini Irap proprio con riguardo alle nuove assunzioni. 

Con riferimento alle tipologie contrattuali, rilevano, invece, le conversioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nonché i contratti part-time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

In assenza di chiarimenti le dimissioni volontarie, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa del dipendente potrebbero rilevare come decremento del personale.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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