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Nello sgravio under 36 l’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore – assieme al requisito anagrafico – è uno dei criteri imprescindibili per la legittima fruizione del beneficio datoriale.
Tuttavia con riguardo al caso di riqualificazione del rapporto di lavoro – seppur con specifico riferimento all’esonero under 30 – l’Istituto dell’INPS si era già pronunciato in precedenza sostenendo che, “l’esonero di cui alla Legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato”, riferendosi però alla riqualificazione verificatasi in capo al medesimo datore che aveva successivamente provveduto alla fruizione dello sgravio contributivo.
Mentre per quel che attiene la richiesta di restituzione del beneficio fruito da un datore di lavoro differente rispetto a quello in capo al quale è avvenuta la riqualificazione, il Direttore generale vicario dell’INPS ha preannunciato un messaggio di prossima pubblicazione nel quale si chiarirà che, qualora un datore di lavoro abbia legittimamente fruito dell’agevolazione contributiva – inconsapevole dell’avvenuta riqualificazione del rapporto di lavoro – nulla sarà richiesto a titolo di restituzione in capo al datore di lavoro fruitore dello sgravio. A tale proposito, l’Istituto implementerà i suoi servizi istituzionali al fine di informare il lavoratore dell’eventuale riqualificazione del precedente rapporto, affinché questi, a sua volta, possa darne notizia tempestiva al nuovo datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione incentivata.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)