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Per lo svolgimento dell’attività professionale è sempre necessaria l’apertura della partita Iva. Indipendentemente da durata e compenso, infatti, qualora l’attività svolta rientri tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, con conseguente integrale soggezione degli stessi alla relativa disciplina. Lo ha chiarito il ministero dell’economia e delle finanze con una nota (prot. 4594 del 25 febbraio 2015) emanata in risposta a un documento del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sulle prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad albi. Attività che, al contrario, secondo il Cni non sarebbero soggette all’obbligo di apertura della partita Iva. In particolare, il riferimento del Mef è a due note diramate dal Cni: la prima (n. 488 del novembre 2014) contiene un approfondimento in merito alle cosiddette prestazioni occasionali rese da quei professionisti per i quali l’attività professionale rappresenti un di più rispetto a una primaria attività lavorativa legata a rapporti di lavoro subordinato in qualità di dipendenti pubblici o privati; la seconda (n. 31/2015) si è invece resa necessaria per via delle numerose richieste di chiarimento ricevute dal Consiglio nazionale. Fatto sta che, secondo il Cni, l’iscritto all’albo che non esercita in modo abituale attività di lavoro autonomo, con regolarità, sistematicità e operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale (che ne presenti le caratteristiche tipiche) senza la necessità di disporre di una partita Iva.
(Fonte: ItaliaOggi)