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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015, ha fornito i chiarimenti sulla disciplina dell’assistenza fiscale fornendo particolare attenzione alla responsabilità degli intermediari, a seguito delle modifiche apportate dal decreto semplificazioni in tema di sanzioni, garanzie e controlli formali delle dichiarazioni, ossia del rilascio del “visto di conformità”.
La circolare dell’Agenzia, che fa un quadro degli adempimenti a carico dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica, evidenzia che tali soggetti devono presentare alla Direzione territoriale competente una comunicazione con i dati anagrafici, il domicilio e la denominazione. La comunicazione deve includere anche copia della polizza assicurativa, la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 8, comma 1 del D.L. 164/199 (fra cui assenza di condanne, di procedimenti penali, di gravi violazioni, eccetera) e la dichiarazione di non sussistenza di provvedimenti di sospensione all’ordine di appartenenza del professionista. La mancata comunicazione si configura come un’inadempienza (grave e ripetuta) con possibile revoca dell’abilitazione telematica.
Un altro requisito fondamentale che devono avere i soggetti che prestano assistenza fiscale è l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Infatti l’istanza di abilitazione non solleva il professionista dall’obbligo della comunicazione, trattandosi di due oneri distinti. Non meno importante per il rilascio del visto di conformità, è la necessità di iscrizione agli albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, periti e esperti).
Inoltre, il professionista deve avere l’abilitazione al rilascio del visto di conformità dalla data di apertura del canale di trasmissione della precompilata, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale. E comunque non oltre il 7 luglio 2015, termine ultimo entro il quale presentare la dichiarazione con le integrazioni (prima del decreto semplificazioni l’abilitazione doveva essere acquisita dal 30 giugno).
Le sanzioni – L’Agenzia può sospendere al professionista l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità per un periodo che va da tre a dodici mesi, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi. Grave inadempienza è considerata ad esempio, l’apposizione del visto su una dichiarazione con dati palesemente difformi dalla relativa documentazione. Vengono inoltre applicate altre sanzioni per l’assenza dei requisiti obbligatori, come la copertura assicurativa o l’iscrizione all’albo. In tali casi Caf e professionisti sono inviati a sanare le irregolarità. L’eventuale mancata regolarizzazione comporta la decadenza dall’autorizzazione e la revoca dell’abilitazione telematica.
L’integrazione della polizza – L’Agenzia, con la Circolare in oggetto, ha voluto inoltre chiarire che il professionista e il responsabile dell’assistenza fiscale che devono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione 730 sono tenuti a integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del nuovo rischio, relativo al rilascio di visto infedele, previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Pertanto, se il professionista non intende apporre tale tipologia di visto non è tenuto a integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura di detto nuovo rischio, ma dovrà comunque adeguarla al massimale (che passa da euro 1.032.913,80 a 3 milioni di euro).
(Fonte: FiscalFocus)