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La sentenza del Tribunale di Milano del dicembre 2015, sta confermando l’esigenza nella dottrina di soffermarsi sul tema della prescrizione dei crediti di lavoro, alla luce dell’intervento riformatore della Legge n. 92/2012 e del Dlgs n. 23/2015 sulle tutele crescenti. La cosiddetta legge Fornero è intervenuta novellando l’articolo 18 della legge n. 300/70: nella sostanza non è più individuabile una netta distinzione tra tutela reale (forte) e tutela obbligatoria (debole). L’articolo 18 di cui alla legge n. 92/2012 prevede la “reintegra”, nel caso in cui a livello disciplinare il fatto non esista ovvero qualora esistente la contrattazione collettiva di riferimento preveda una sanzione minore e conservativa, tal che da ritenere giudizialmente illegittimo il licenziamento irrogato. La “non reintegra”, viceversa, è relegata alla sola fattispecie del fatto esistente ma tale da non legittimare l’atto espulsivo. Nel caso del licenziamento di natura oggettiva, ove i motivi sussistano ma non sono in grado di sorreggere il licenziamento, non viene prevista la reintegra, viceversa suggellata e garantita laddove il motivo economico sia completamente insussistente.
Situazione differente rispetto alla situazione ante Fornero, dove per le aziende in tutela reale, vi era la sola e forte reintegrazione. Premesse tale considerazioni, prima della riforma Fornero essendo il lavoratore in tutela reale garantito in modo completo in costanza di rapporto rispetto alla illegittimità del licenziamento , lo stesso poteva quindi non temere l’illegittimità dell’atto di recesso ed esercitare i propri diritti durante il rapporto negoziale. Per cui, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorreva in costanza di rapporto e necessitava di atti interruttivi. Fermo restando che a cessazione del rapporto permaneva la prescrizione quinquennale a ritroso che non contemplava, però, tutta la durata del rapporto di lavoro. Per le aziende in tutela obbligatoria, essendo per il licenziamento illegittimo esclusa la reintegra, la prescrizione dei crediti retributivi decorreva dalla cessazione del rapporto di lavoro ed entro cinque anni dalla cessazione medesima: a valere, però, su tutto il periodo negoziale. Proprio perchè il lavoratore in costanza di rapporto non aveva la tranquillità, avendo timore del licenziamento illegittimo e della possibilità di esercitare i propri diritti in itinere negoziale.
Dopo la riforma Fornero è venuta meno tale rigida distinzione ed essendo prevista la non reintegra anche nella tutela reale per determinazione situazioni di licenziamento illegittimo, si è persa la possibilità per il lavoratore di esercitare tranquillamente i propri diritti in costanza di rapporto. Pertanto, la prescrizione quinquennale decorrerà per effetto della legge n. 92/2012, sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro ed a valere sull’intero periodo lavorativo. Situazione ancora più conclamata dal Jobs Act che ha annullato definitivamente il confine tra tutela reale ed obbligatoria prevedendo in larga misura una indennità risarcitoria, relegando al cantuccio la reintegra. Potendo, quindi ritenere, che il lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale post cessazione, a fronte anche della non necessaria attività interruttiva della prescrizione in costanza di rapporto, possa richiedere e rivendicare tutte le spettanze eventualmente maturate in costanza di rapporto, cosi come lo era per la vecchia tutela obbligatoria.
Una parallela riflessione può essere generata con riferimento alla prescrizione contributiva.
Il mancato versamento dei contributi provoca l’estinzione per prescrizione dell’obbligo contributivo solo qualora trascorso il tempo previsto dalla legge. Il compiersi della prescrizione comporta che l’ente previdenziale non possa più esercitare il suo diritto-dovere di riscuotere i contributi. In base alla legge di riferimento n. 335/1995 art 3, commi 9 e 10, la prescrizione dei contributi si verifica: nel termine ordinario di 10 anni per i contributi del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (IVS) e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ridotto a 5 anni dal 1° gennaio 1996, savo i casi di denuncia del lavoratore del lavoratore o dei superstiti all’inps od all’ispettorato del lavoro (10 anni).
Tenendo conto anche del fatto che se i contributi sono prescritti, l’automaticità delle prestazioni previdenziali da parte dell’Inps non può operare perchè l’Ente non potrà ricostituire una posizione contributiva di fronte ad una situazione di impossibilità a recuperare i contributi nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore potrà fare una azione diretta nei confronti del datore di lavoro per aver cagionato un danno a seguito del mancato versamento dei contributi, con lo scopo di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia presso l’Inps, regolarizzando “di fatto” la posizione contributiva del lavoratore stesso. Tale rimedio consente, attraverso un versamento all’Inps da parte del datore di lavoro inadempiente, il cui importo varia a seconda di diversi fattori (quali l’età, la retribuzione, il sesso, ecc.), l’accreditamento del periodo non coperto da contribuzione ossia soggetto ad omissione contributiva. Viceversa se il contributo previdenziale non è caduto in prescrizione, accertata l’intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro, l’istituto riscostruirà la posizione contributiva del ricorrente prestatore, con la possibilità poi per l’istituto stesso di agire in regresso nei confronti dell’imprenditore.
Venendo meno la distinzione ferrea tra tutela reale ed obbligatoria la prescrizione dei contributi sia per le aziende con più di 15 dipendenti che al di sotto, si può ritenere che decorra per entrambi, dalla cessazione del rapporto di lavoro, a valere per i 5 o 10 anni a ritroso dalla cessazione. Non più come in precedenza, per cui in tutela obbligatoria alla sola cessazione; in corso di rapporto per la tutela reale.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)