Ordine Informa
Negli ultimi anni il contenzioso di lavoro è progressivamente diminuito, grazie ad alcune riforme che hanno fissato tempi certi per andare in giudizio, da un lato, e hanno reso più conveniente trovare un accordo senza portare la lite Tribunale, dall’altro.
In particolare, il collegato lavoro del 2010 ha fissato termini di decadenza che hanno ridotto in maniera importante alcuni contenziosi seriali, e la legge Fornero del 2012, con la procedura di conciliazione preventiva, ha agevolato gli accordi consensuali sui licenziamenti economici.
I risultati positivi di queste misure fanno ben sperare sulle prospettive deflattive della nuova procedura di conciliazione volontaria, introdotta con la riforma dei licenziamenti appena varata dal Governo.
La procedura rende molto conveniente l’accordo stragiudiziale. Il lavoratore licenziato che va in causa potrebbe ottenere due mensilità lorde per ogni anno di anzianità aziendale, ma solo in caso di vittoria, e solo alla fine del processo; se invece decide di accettare la conciliazione immediata, può incassare subito (entro 60 giorni dal licenziamento) una mensilità netta (quindi, poco meno dei due mesi lordi conseguibili in giudizio) per ogni anno di servizio, senza subire l’incertezza della causa.
I buoni risultati conseguiti e conseguibili grazie a queste riforme, vecchie e nuove, non devono far dimenticare che esiste una riforma che può avere effetti deflattivi ben più potenti di qualsiasi intervento di natura procedurale o processuale: la semplificazione delle regole sostanziali.
Per capire quale impatto può avere questa misura, è sufficiente osservare quanto accaduto per le causali dei contratti a termine e di somministrazione: da quando è stata cancellata la norma che imponeva la scrittura di questo adempimento formalistico e produttivo di incertezze, è crollato il contenzioso relativo a questi contratti.
Questo metodo dovrà essere esteso alle riforme ancora in cantiere, prima tra tutti quella che interessa il lavoro flessibile. Nella legge delega è stato fissato l’ambizioso obiettivo di semplificare le regole applicabili ai contratti flessibili e le procedure di gestione dei rapporti di lavoro.
Lo schema di “codice dei contratti” approvato in via provvisoria dal consiglio dei ministri è molto lontano da questo obiettivo, in quanto si limita a concentrare in un unico corpo normativo le regole attualmente esistenti, senza compiere alcun passo decisivo verso l’obiettivo della semplificazione.
C’è ancora tempo per rimediare a questo eccesso di timidezza, provando ad elaborare un “codice del lavoro semplificato” nel quale dovrebbero scomparire adempimenti, regole e norme eccessivamente complesse, che producono solo contenzioso, senza offrire reali tutele ai lavoratori.