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Il lavoratore a progetto ha diritto alla pensione anche se il committente non ha versato i contributi all’Inps. Lo stabilisce il tribunale di Bergamo (sentenza n. 941/2013), estendendo a co.co.pro. e co.co.co. (ma non ai professionisti senza cassa) il c.d. «principio di automaticità» delle prestazioni, finora esclusivo appannaggio dei lavoratori dipendenti (art. 2116 del codice civile).
Senza pensione. La vicenda vede una lavoratrice co.co.co. contro l’Inps con la prima che chiede il riconoscimento dei contributi non pagati dal committente (una scuola) per nove anni. Alla lavoratrice, occupata dal 1996 al 2012, quando nel 2011 ha chiesto la pensione, l’Inps l’ha negata per difetto di contribuzione.
La decisione. Per l’Inps la questione è bella e definita: l’art. 2116 del codice civile (principio di automaticità delle prestazioni) non si applica agli omessi versamenti di contributi alla gestione separata. In effetti lo ammette anche il tribunale, asserendo che è l’art. 2116 riguardi solo i rapporti di lavoro subordinato.
Fonte (ItaliaOggi)