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Part time: Indicazione dislocazione oraria anche nel lavoro a turni


Ordine Informa

La Cassazione, con l’ordinanza 11333/2024, contrariamente a quanto stabilito dal  Jobs act in relazione al  part time laddove stabilisce che quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite, afferma invece che non è corretto sostenere  che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell’orario part time in turni (anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) , comporti anche la deroga all’esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro ».

Pertanto, anche se la norma  stabilisce la possibilità di sostituire la puntuale indicazione dell’orario nel contratto individuale con un “rinvio” di tale indicazione ad atti esterni ad esso (ossia, alla periodica assegnazione dei turni), la Cassazione nei fatti disconosce la norma del “rinvio”  sostenendo, in ogni caso, la necessità della puntuale indicazione dell’orario nel contratto per le sole aziende che non lavorano a turni. 

La Suprema corte sostiene che l’indicazione dell’articolazione oraria dell’attività nel contratto individuale e’ necessaria al fine di  consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero e di vita quotidiana, richiamando i principi della Corte costituzionale (sentenza 210/1992) sebbene essi riguardino una norma abrogata (articolo 5, comma 2, della Legge 863/1984). 

A questo punto non è chiaro  se i principi costituzionali espressi nella sentenza 210/1992 operino in senso oggettivo, ossia stabiliscano un’automatica incompatibilità del rapporto part time ogni volta che non venga indicata la distribuzione dell’orario di lavoro, ovvero, in senso soggettivo tale da ritenere legittima l’assunzione di un part-time con un orario di lavoro indicato mediante rinvio a turni programmati, se il datore di lavoro può fornire la prova che tale organizzazione a turni è compatibile con le esigenze del dipendente. 

Qualora la valutazione fosse auspicabilmente di natura soggettiva,  è indispensabile agire sul contratto di lavoro chiarendo che il lavoro a turni (come molto spesso accade) è stato concordato con il dipendente in quanto compatibile con la situazione personale e di lavoro.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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