Ordine Informa
In una recentissima sentenza del Tribunale ordinario di Torino, la numero 637/2023, viene stabilito che al lavoratore disabile devono essere garantiti tutti i benefici previsti dalla legge anche se il rapporto di lavoro è parasubordinato. Negare infatti l’accesso i detti benefici integra una discriminazione vietata dalla normativa comunitaria, con diritto in capo al predetto lavoratore/parasubordinato al risarcimento del danno per il mancato recupero psico-fisico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale. La vicenda si occupa di un rapporto di lavoro autonomo (nella specie di un professionista convenzionato) e non di lavoro subordinato, pertanto non direttamente soggetto all’applicazione della nota Legge 104/1992. Invero il diritto dei professionisti convenzionati a usufruire di permessi analoghi a quelli disciplinati dalla Legge 104/1992 è stabilito dalla contrattazione collettiva di settore che lo ha introdotto a partire dal 2005 solo per i caregiver e dall’anno 2020 anche per i portatori di handicap.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)