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L’INPS, con il messaggio n. 2382/2024, ha stabilito un nuovo codice da inserire nel flusso Uniemens ai fini del versamento del contributo aggiuntivo di malattia ( pari allo 0,77% della retribuzione imponibile) per i lavoratori intermittenti dei pubblici servizi. Per tali lavoratori ( identificati con il codice contribuzione “G0” e “H0”), è stato istituito difatti il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens.
Per completezza di informazione , si ricorda che esistono due distinte tipologie contrattuali di lavoro intermittente :
- l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria;
- l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata del datore di lavoro.
Si evidenzia, inoltre, che il contratto intermittente, può in ogni caso essere concluso:
- con soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
- con soggetti di età superiore ai 55 anni.
Infine, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo, infatti, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)