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Nuove disposizioni in materia di licenziamenti


Ordine Informa

Dal 1 marzo 2023 addio al rito Fornero sui ricorsi contro i licenziamenti. Alle cause introdotte  infatti, si applica il rito ordinario del lavoro con le novità della riforma Cartabia (D.Lgs n. 149/2022), la cui operatività è stata anticipata al 1° marzo (il termine originario era il 1° luglio) dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022). Tra le novità, priorità ai ricorsi con pretesa di reintegrazione nel posto di lavoro. Le cause pendenti al 28 febbraio proseguono con le vecchie disposizioni.

 Dopo la riforma del Jobs Act (il D.Lgs n. 23/2015) , il rito introdotto dalla Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) , si applicava solo ai licenziamenti tutelati dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), lasciando fuori i licenziamenti soggetti al c.d. regime delle «tutele crescenti», cioè dei rapporti instaurati dal 7 marzo 2015. Il rito prevedeva due fasi con lo stesso giudice e riguardava esclusivamente questioni di legittimità del licenziamento; pertanto, in presenza di ulteriori pretese del lavoratore, come ad esempio arretrati e differenze salariali, occorreva una seconda causa. Dal 1^ marzo 2023 il rito è abrogato (art. 1, commi da 47 a 69, Legge n. 92/2012) e continua a valere sulle cause introdotte fino al 28 febbraio 2023 .

Un solo rito sul lavoro . Tre le principali novità, in primo luogo, troviamo il principio per cui la causa contro i licenziamenti,  con domanda di reintegrazione,  ha priorità rispetto alle altre anche se attinenti alla qualificazione del rapporto di lavoro, con facoltà al giudice di ridurre i termini fino a metà, salvo garanzia del termine minimo di 20 giorni tra notifica del ricorso e data dell’udienza , per la costituzione in giudizio. In secondo luogo, le questioni dei soci di coop sono decise da un unico giudice, sia quelle sul licenziamento sia quelle relative al rapporto associativo (fino a ieri erano necessarie due cause). Terza novità sui licenziamenti discriminatori: se non introdotti con rito ordinario, possono esserlo con riti speciali (art. 38 D.Lgs n. 198/2006 e art. 28 D.Lgs n. 150/2011). La domanda proposta, in una o altra forma, preclude la possibilità di agire poi con un rito diverso. Ultima novità è la possibilità aperta alla «negoziazione assistita» da un avvocato e, volendo, da un consulente del lavoro ,  in tutte le liti di lavoro, quindi anche per quelle sui licenziamenti, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità del ricorso.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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