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Co la circolare INPS n. 60 del 10/07/2023 l’Istituto comunica le aliquote contributive dovute dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dunque, le aliquote contributive risultano così determinate:
20,95% a carico del concedente (esclusa la quota base pari a 0,11%);8,84% a carico del concessionario. Per un totale di 29,79%. |
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, continuano ad applicarsi i seguenti esoneri:
0,43% per gli assegni familiari;0,03% per la tutela della maternità;0,34% per la disoccupazione. |
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come di seguito indicato:
2,75% aliquota disoccupazione;1% esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005. |
Quanto ai contributi relativi all’assistenza infortuni sul lavoro (Inail) sono da applicare le seguenti aliquote:
10,125% Assistenza Infortuni sul Lavoro;3,1185% Addizionale Infortuni sul Lavoro. |
Rimangono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie che, per il 2023, continuano ad essere quantificate nella misura del 75% per i territori montani e del 68% per i territori svantaggiati. Nessuna agevolazione per i territori non svantaggiati per i quali si applica la contribuzione piena.
Per il 2023, l’importo dovuto dovrà essere versato, tramite modello F24, in 4 rate alle seguenti scadenze:
- 17 luglio 2023;
- 18 settembre 2023;
- 16 novembre 2023;
- 16 gennaio 2024.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)