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Nullo il contratto di formazione con poca formazione e molto lavoro


Ordine Informa

Se manca una formazione effettiva, per il dipendente assunto con contratto di “formazione e lavoro”, il rapporto si trasforma, sin dall’origine, in uno a tempo indeterminato, con obbligo, quindi, del datore inadempiente di inquadrare correttamente il lavoratore e corrispondergli anche le eventuali differenze retributive rispetto alla paga base “ordinaria” prevista nel CCNL.

Attenzione però: per far scattare le gravi conseguenze appena viste, l’inadempimento dell’azienda deve avere una obiettiva rilevanza e non deve essere lieve. Insomma, si deve trattare di una totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali.

È quanto emerge da una recente sentenza della Cassazione [1] (oltre, ovviamente, che dalla lettura legge).

La Corte ricorda che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in uno a subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza: in pratica, quando vi sia la totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure una attività formativa carente inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi poi nel contratto.

Il giudice deve valutare il grado di gravità dell’inadempimento. Per cui scatta la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato solo in caso di inadempimento degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del lavoratore nel tempo stabilito.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 gennaio – 27 marzo 2015, n. 6265

Presidente Macioce – Relatore Buffa

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.7.2007, la corte di appello di Roma, in riforma del tribunale della stessa sede, ha dichiarato che tra Telecomltalia e M.M.  intercorre un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dall’assunzione (formalmente avvenuta con contratto di formazione e lavoro) ed ha condannato la società a risarcire il danno alla lavoratrice in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora fino al compimento del terzo anno successivo alla scadenza del contratto, oltre accessori e spese di lite. In particolare, la Corte ha ritenuto che era stata del tutto insufficiente la formazione impartita in concreto alla lavoratrice sicché, a seguito dell’inadempimento degli obblighi formativi contrattualmente posti a carico del datore, doveva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro delle parti, con conversione del rapporto e prosecuzione anche oltre il termine di scadenza. La Corte quindi ha risarcito il danno con decorrenza dalla messa in mora fino al decorso di un periodo di tre anni dopo la scadenza originaria del contratto, in applicazione dell’articolo 1227 co. 2 c.c., che impone al creditore di far uso dell’ordinaria diligenza al fine di evitare danni ulteriori, e ritenendo il triennio un tempo ragionevole perché il lavoratore possa (avendo un onere in tal senso, in ragione della norma richiamata) reperire una nuova occupazione confacente con l’esperienza lavorativa maturata. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per due motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.

Con il primo motivo di ricorso, si denuncia – ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che la ricorrente ebbe una formazione iniziale adeguata.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione della legge 863 del 1984, di conversione del decreto 726 dello stesso anno, per avere la sentenza trascurato che la conversione del rapporto deriva solo dall’inadempimento degli obblighi formativi che abbiano una obiettiva rilevanza, concretizzatisi nella totale mancanza di formazione o nella sua carente e completa inadeguatezza.

Motivi della decisione

5. I due motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente.

6. La corte territoriale ha accertato che in concreto la lavoratrice ha avuto una formazione di soli dieci giorni, rispetto a una formazione programmata di quattro settimane, di cui tre teoriche e l’ultima pratica con affiancamento.

Tale situazione concreta secondo la corte un inadempimento di non lieve entità, con le conseguenze di legge, correttamente applicate dalla sentenza impugnata.

7. La pronuncia è in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 16578 del 23/08/2004), secondo la quale, in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto; in questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito.

8. Accertamento e valutazione compiute dal giudice di merito in ordine alla rilevanza dell’inadempimento degli obblighi formativi, in quanto attinenti al merito ed essendo adeguatamente e correttamente motivate, non sono censurabili in questa sede di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 11365 del 08/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 9294 del 22/04/2011).

9. Può dunque affermarsi che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento – secondo un valutazione che compete al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità – abbia un’obiettiva rilevanza e non sia lieve, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali.

10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro quattromila per compensi, Euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

(Fonte: La Legge per tutti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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