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La Cassazione, con l’ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022, respingendo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che lo studio associato non è tenuto al pagamento dell’Irap qualora il reddito sia frutto del lavoro personale di ciascun professionista.
Questo principio per la Cassazione deve essere applicato anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito».
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)