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La Corte di cassazione, sez. lavoro, nell’ordinanza n. 18093 del 02/07/2024 stabilisce che nei licenziamenti collettivi , per individuare i dipendenti da avviare a mobilità e quindi comparare i profili dei lavoratori, in modo da individuare chi licenziare fra loro, l’azienda deve ricostruire il complessivo bagaglio di esperienze e conoscenze degli addetti per verificare se sussistono professionalità omogenee da mettere a confronto ( contano quindi anche le mansioni svolte in passato) . Alla luce di cio’ non si può estromettere un dipendente sulla sola base dei compiti svolti al momento della procedura collettiva, mentre spetta a chi opera nel reparto ormai soppresso dedurre e provare di essere fungibile nelle diverse mansioni svolte nei reparti estranei alla ristrutturazione. In pratica , il datore deve considerare tutte le capacità professionali degli addetti nei settori da sopprimere, mettendo a confronto tutti coloro che sono in grado di svolgere le mansioni proprie dei reparti salvati dalla ristrutturazione. È escluso, nella specie, che si sia verificata un’inversione della prova a carico del datore.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)