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L’INL, con lettera circolare n. 50 del 15 marzo 2018, al fine di uniformare l’attività di vigilanza di tutto il personale ispettivo, ha fornito alcune precisazioni – condivise con il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL, in tema di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale, ai fini dell’assoggettamento alla contribuzione Inps, definendo delle linee guida operative dell’attività di vigilanza, mediante l’individuazione di parametri orientativi e casistiche utili al riscontro della natura occasionale delle collaborazioni familiari.
L’Ispettorato evidenzia, preliminarmente, che l’esame delle attività prestate dai collaboratori/coadiuvanti familiari non può prescindere dalla valutazione concreta delle singole fattispecie e distingue tra le diverse ipotesi:
• se il familiare è un pensionato o è impegnato full time si deve optare per un giudizio di occasionalità e, dunque, non vi è alcun obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale;
• in altri casi il personale ispettivo deve basarsi su un mero indice che è di 90 giorni di lavoro all’anno (lo stesso usato nel settore artigianato e nelle attività turistiche stagionali).
Nella circolare si ribadisce inoltre che i detti criteri non operano in termini assoluti, e, qualora si prescindesse dagli stessi, i verbali ispettivi dovranno essere motivati.
Per quanto riguarda la tutela assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’INAIL e relativa ai collaboratori familiari operanti nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio, restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.
In allegato la circolare n. 50/2018 dell’INL e la circolare del Ministero del Lavoro n. 14184/2013.
inl-circolare-50-2018-precisazioni-collaboratori-familiari-nei-settori-artigianato-agricoltura-e-commercio
ml_lett-circ-14184-2013-collaboratori-familiari-artigianato-agricoltura-commercio
(Autori: A/E)
(Fonte: INL)