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NASPI da restituire in parte se l’attività chiude senza colpa


Ordine Informa

La Corte costituzionale, con la sentenza 90/2024, ha stabilito che se un lavoratore ha chiesto l’erogazione della Naspi in soluzione unica per avviare un’impresa e questa attività cessa per causa sopravvenuta non imputabile al lavoratore stesso, l’indennità non va restituita integralmente. Difatti deve essere restituita solo la parte corrispondente al periodo di eventuale nuova attività di lavoro subordinato svolta dal beneficiario. Se invece la chiusura dell’attività è collegabile al normale rischio di impresa e il beneficiario ottiene un nuovo lavoro subordinato, la Naspi deve essere restituita integralmente.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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